martedì 19 ottobre 2010

Il codice del turismo

Giovedì 7 ottobre 2010 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Codice del Turismo, che risponde ad un’esigenza di semplificazione e riordino della legislazione in materia e che turisti ed operatori del mercato del turismo attendevano da tempo. Il decreto legislativo recante il “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo” persegue diversi obiettivi concorrenti, tra i quali quelli di assicurare la ripartizione degli interventi pubblici di settore per settori omogenei; garantire una moderna regolazione del mercato turistico in linea con le legislazioni europee; favorire la modernizzazione dell’erogazione dell’offerta turistica attraverso l’adeguamento della disciplina vigente alle migliori tecnologie informatiche, di sicurezza, di tutela ambientale; prevedere incentivi e sostegni mirati per le piccole e medie imprese turistiche; adottare strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti a carico degli operatori del settore.
Il Codice del Turismo – Illustrazione dei contenuti
Il Codice si compone di 74 articoli.
Nel titolo I, intitolato “Disposizioni generali”, vengono definitivamente individuate le competenze statali in materia di turismo sulla base del principio di sussidiarietà, di competenza legislativa statale esclusiva e concorrente, per la valorizzazione, lo sviluppo e la competitività, a livello interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese e per il riordino dell’offerta turistica italiana”.
Si rielabora, altresì, il concetto di impresa turistica, finora limitato alle imprese ricettive, per includervi anche il settore extraricettivo, le agenzie di viaggio e i tour operator che non erano considerati tali dalla legge del 1983.
Inoltre, il codice rende finalmente effettiva la completa equiparazione delle imprese turistiche a quelle industriali ai fini del riconoscimento dei contributi, sovvenzioni, agevolazioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere.
In attuazione del disposto di cui all’articolo 30 della convenzione dell’Onu del 2006, il titolo I afferma un principio fondamentale teso a garantire alle persone diversamente abili “il diritto di fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia”, intervenendo sulla sua accessibilità, così da permettere a tutti un miglioramento della propria qualità di vita.
Infine, viene agevolato ed incentivato il turismo con animali al seguito.
Il successivo titolo II prevede una disciplina delle professioni turistiche volta a coniugare i principi di liberalizzazione e di apertura di mercato con l’esigenza di salvaguardare e valorizzare le specifiche professionalità turistiche, in modo da assicurare elevati standard qualitativi dei servizi turistici. Inoltre, mira a sviluppare il mercato del lavoro attraverso i percorsi formativi destinati ai giovani: l’esigenza è quella di incrementare un circolo virtuoso anche attraverso specifici collegamenti e accordi con  il mondo della formazione, volto a garantire il lavoro sia a chi si affaccia al settore per la prima volta sia a chi opera stagionalmente.
Nel successivo titolo III il codice provvede a riordinare ed adeguare la disciplina in tema di strutture ricettive attraverso le definizioni generali delle stesse, in un’ottica di necessaria modernizzazione, di trasparenza e garanzia per il turista degli standard qualitativi e delle condizioni praticate.
Si prevedono, inoltre, le misure di semplificazione ed accelerazione (oggetto specifico della delega e obiettivo principale del Codice) delle procedure di apertura e operatività di tutte strutture ricettive, mediante l’eliminazione di inutili appesantimenti di natura burocratiche. In particolare, vengono messe a disposizione degli operatori alcune rilevanti misure di semplificazione che consentiranno l’apertura o la modifica dell’attività mediante una semplice comunicazione (s.c.i.a.) ad un unico interlocutore (sportello unico).
Infine, il codice affida al Presidente del consiglio dei Ministri o al Ministro delegato, d’intesa con le regioni, il compito di fissare gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni di tutte le strutture ricettive, anche al fine di una loro uniforme classificazione, richiesta da tempo dalle categorie interessate e arricchita con un moderno sistema di rating.
Tutto questo in una rinnovata ottica di trasparenza a garanzia del turista, di omogeneità degli standard dell’offerta e con l’obbiettivo di accrescere anche la competitività internazionale del settore.
All’interno dello schema le strutture ricettive vengono ripartite in quattro categorie: alberghiere e para-alberghiere; extra-alberghiere, all’aperto e di mero supporto.
Gli alloggi dati in affitto esclusivamente per finalità turistiche, pur essendo regolati dalle disposizioni del codice civile in tema di locazione, risponderanno alle normative comunitarie recependo quanto stabilito dalla direttiva 2008/122/Ce sulla tutela dei consumatori nei contratti di multiproprietà.
Il titolo IV è dedicato alle agenzie di viaggio. Viene fornito il sostegno all’esercizio di tale professione, con conseguente valorizzazione dell’agente di viaggio e adeguamento alle nuove tecnologie e, al tempo stesso, viene garantita una tutela, sia agli operatori che ai consumatori, nei confronti di possibili truffe, come quelle verificatesi di recente e messe in atto da imprese non legittimate allo svolgimento delle attività. In particolare, le nuove norme sottopongono le agenzie operanti online alle medesime regole e controlli  cui sono soggette le altre imprese tradizionali.
Il codice individua nuove forme di garanzia anche attraverso la stipula di congrue polizze assicurative che tutelino, da un lato, il turista da qualsiasi rischio connesso con il viaggio e, al contempo, sollevino gli operatori dalle conseguenti possibili ricadute economiche relative.
Nel titolo V vengono definite le tipologie dei prodotti turistici, individuando i relativi circuiti di eccellenza, nell’ottica di incentivare la promozione di settori specifici: il turismo della natura, che introduce anche una valorizzazione del nostro patrimonio faunistico come attrazione turistica; il turismo della montagna; il turismo del mare; il turismo dei laghi e dei fiumi; il turismo religioso, volto a riaffermare e diffondere anche la conoscenza delle nostre radici cristiane; il turismo  enogastronomico, per valorizzare a fini turistici una delle tipiche eccellenze del made in Italy; il turismo termale inteso nella sua più ampia accezione di turismo del benessere; il turismo dello sport e del golf; il turismo congressuale; il turismo giovanile; il turismo del made in Italy; il turismo delle arti e dello spettacolo; il turismo culturale, che individua appositi strumenti di valorizzazione in chiave turistica del patrimonio artistico e culturale, anche assicurando la predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue francese, inglese, tedesco e, preferibilmente, in lingua cinese. In particolare, al turismo culturale è dedicato uno specifico capo che individua appositi strumenti di valorizzazione, in chiave turistica, del grande patrimonio del nostro Paese, da attuare, in sinergia con il Ministero per i Beni e le attività culturali e con gli enti territoriali.
Inoltre, anche in un’ottica di necessaria destagionalizzazione del settore, vengono riordinate le norme sul turismo sociale, adeguando la disciplina in tema di Buoni Vacanza quale fondamentale strumento che permette l’erogazione di un contributo dello Stato alla fasce più deboli della popolazione. In tale ottica, si specificano e consolidano gli strumenti di finanziamento, prevedendo anche il ricorso ad una parte delle risorse dell’8 per mille destinate allo Stato.
Il titolo VI introduce una normativa particolarmente innovativa a tutela del turista, inteso come consumatore di tipo speciale, in quanto non attrezzato a risolvere i problemi che si pongono in un luogo lontano dalla sua dimora, riconoscendogli, in particolare, diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata sulla base di specifici e puntuali criteri. Tali criteri vengono dettati anche a garanzia degli operatori turistici, oggi esposti ad una radicale incertezza dovuta ai contrastanti orientamenti della giurisprudenza.
In questa prospettiva, il nuovo testo valorizza anche il cosiddetto “turismo per motivazione”, tiene conto cioè, nella valutazione del danno, delle specifiche esigenze ricreative che il viaggio mira a soddisfare e che un eventuale inadempimento può compromettere.
Nel dettaglio, viene inoltre ridefinito il concetto di pacchetto turistico, considerando tale l’insieme dei servizi venduti anche in via telematica da un unico operatore.
In stretta connessione con la disciplina contenuta nel titolo precedente, il Titolo VII prevede l’adeguamento della disciplina nazionale a quella europea in tema di multiproprietà, istituto che in prevalenza viene utilizzato per finalità turistiche.
Inoltre, quest’ultimo titolo prevede il riordino degli organismi pubblici operanti nel settore del turismo, in un’ottica di promozione di maggiore sinergia con gli stessi.
In proposito, un’importante novità è costituita dal Comitato permanente di Promozione del Turismo in Italia, partecipato da tutti i soggetti pubblici e privati del sistema turistico (Ministero del turismo ed eventuali altri Ministeri che potranno essere di volta in volta coinvolti, territorio, enti locali e imprese).
In particolare, Il Comitato promuove, tra l’altro, l’identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista; il sostegno e l’assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l’offerta turistica nazionale; l’immagine dell’Italia e del Made in Italy a fini turistici all’interno dei confini nazionali; il raccordo e la cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo;
Al fine di incentivare la riqualificazione e l’innalzamento della qualità della nostra offerta turistica, il Codice prevede, infine, riconoscimenti per le imprese e gli imprenditori che si sono distinti nel comparto: l’attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico (“Maestro di cucina italiana”) e quella di eccellenza turistica nel settore alberghiero (“Maestro dell’ospitalità italiana”). Ulteriori riconoscimenti in termini di medaglie al merito del turismo per la valorizzazione dell’immagine dell’Italia sono riconosciuti agli operatori che con la loro professionalità hanno coltivato l’eccellenza italiana nel mondo.
Infine, il Codice fornisce al turista gli strumenti di informazione (carta dei servizi), assistenza (call center) e tutela,  mediante le innovative modalità di risoluzione immediata ed extragiudiziale delle controversie.
“Sono molto soddisfatta del pregevole lavoro svolto dal Ministero del Turismo e dagli altri Ministeri coinvolti, che ha potuto contare sull’apporto delle migliori professionalità nel campo giuridico del settore, così come sul contributo fornito dalle associazioni di categoria, con le quali si avvia ora l’ultimo confronto”. Con queste parole il Ministro del Turismo, On. Michela Vittoria Brambilla, commenta l’avvenuta approvazione del Codice del Turismo.
“Con il riordino del quadro normativo di riferimento, la nostra iniziativa legislativa conferisce certezza e sicurezza a tutti i soggetti coinvolti, siano essi gli operatori o i turisti, e rappresenta, senza ombra di dubbio, una straordinaria occasione per la crescita e lo sviluppo di un settore strategico per l’economia del Paese, anche grazie all’introduzione di istituti di semplificazione, incentivazione e valorizzazione.” – continua il Ministro Brambilla – “In forza della delega è stato infatti realizzato un incisivo riordino che si traduce in una vera e propria riforma del settore, con l’obiettivo di tutelare il turista, aiutare le imprese, stimolare la riqualificazione dell’offerta turistica nell’ottica di una maggiore competitività del sistema Italia nel suo complesso.”
Fonte: Ministero del Turismo


Bontà sua e contenta lei ....

5 commenti:

  1. Vedo che non ci hai pensato molto

    ;-)

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  2. Se fosse tutto vero non ci sarebbe più problema.

    Ma lo sarà?
    Io dico di no e che sono solo tante belle parole.
    Se pensiamo che camuffano i dati e le statistiche, come si fa a crederci?

    No no no
    ;-)

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  3. @Sergio

    Mi aggrego alle tue supposizioni.
    Per quanto riguarda il crederci; beh, dopo quello che mi è successo oggi con qualcuno dell'Enit, ci credo ancora di meno.
    Purtroppo per via della privacy non posso parlarne, ma neanche voglio.
    Acqua passata non macina più e in 60anni o poco meno, mai mi era capitata una cosa così.

    vabbè
    ;-)

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  4. E qualche interrogativo di meno, caro Vincenzo?

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