giovedì 10 febbraio 2011

Il Codice del Turismo – Illustrazione dei contenuti


Il Codice si compone di 74 articoli. 
Nel  titolo I, intitolato “Disposizioni generali”, vengono definitivamente individuate le competenze statali in  materia di turismo sulla base del principio di sussidiarietà, di competenza legislativa statale esclusiva e concorrente, per la valorizzazione, lo sviluppo e la competitività, a livello
interno ed internazionale, del settore turistico quale fondamentale risorsa del Paese e per il riordino dell’offerta turistica italiana”. 
Si rielabora, altresì,  il concetto di impresa turistica, finora limitato alle imprese ricettive, per includervi anche il settore extraricettivo, le agenzie di viaggio e i tour operator che non erano considerati tali dalla legge del 1983. 
Inoltre, il codice rende finalmente effettiva la completa equiparazione delle imprese turistiche a quelle industriali ai fini del riconoscimento dei contributi, sovvenzioni,  agevolazioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere.
In attuazione del disposto di cui all’articolo 30 della convenzione dell’Onu del 2006, il titolo I afferma un principio fondamentale teso a garantire alle persone diversamente abili “il diritto di fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia”, intervenendo sulla sua  accessibilità, così da permettere a tutti un miglioramento della propria qualità di vita.
Infine, viene agevolato ed incentivato il turismo con animali al seguito.
Il successivo  titolo II prevede una disciplina delle professioni turistiche volta a coniugare i principi di liberalizzazione e di apertura di mercato con l’esigenza di salvaguardare e valorizzare le specifiche professionalità turistiche, in modo da  assicurare elevati standard qualitativi dei servizi
turistici. Inoltre, mira a sviluppare il mercato del lavoro attraverso i percorsi formativi destinati ai giovani:  l’esigenza è quella di incrementare un circolo virtuoso anche attraverso specifici collegamenti e accordi con  il mondo della formazione, volto a garantire il lavoro sia a chi si affaccia al settore per la prima volta sia a chi opera stagionalmente. 
Nel successivo  titolo III il codice provvede a riordinare ed adeguare la disciplina in tema di strutture ricettive attraverso le  definizioni generali delle stesse, in un’ottica  di necessaria modernizzazione, di trasparenza e garanzia per il turista degli standard qualitativi e delle condizioni praticate.
Si prevedono, inoltre, le misure di semplificazione  ed accelerazione (oggetto specifico della delega e obiettivo principale del Codice) delle procedure di apertura e operatività  di tutte strutture ricettive, mediante l’eliminazione di inutili appesantimenti di natura burocratiche. In particolare, vengono messe a disposizione degli operatori alcune rilevanti misure di semplificazione che consentiranno l’apertura o la modifica dell’attività mediante una semplice comunicazione (s.c.i.a.) ad un unico interlocutore (sportello unico). 
Infine, il codice affida al Presidente del consiglio dei Ministri o al Ministro delegato, d’intesa con le regioni, il compito di fissare gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni di tutte le strutture ricettive, anche al fine di una loro uniforme classificazione, richiesta da tempo dalle categorie interessate e arricchita con un moderno sistema di rating. Tutto questo in una rinnovata ottica di trasparenza a garanzia del turista, di omogeneità degli standard dell’offerta e con
l’obbiettivo di accrescere anche la competitività internazionale del settore.
Il  titolo IV è dedicato alle agenzie di viaggio. Viene fornito il sostegno all’esercizio di tale professione, con conseguente valorizzazione dell’agente di viaggio e  adeguamento alle nuove  tecnologie e, al tempo stesso, viene garantita una tutela, sia agli operatori che ai consumatori, nei
confronti di possibili truffe, come quelle verificatesi di recente e messe in atto da imprese non legittimate allo svolgimento delle attività. In particolare, le nuove norme sottopongono le agenzie operanti online alle medesime regole e controlli  cui sono soggette le altre imprese tradizionali.  
Il codice individua nuove forme di garanzia anche attraverso la stipula di congrue polizze assicurative che tutelino, da un lato, il turista da qualsiasi rischio connesso con il viaggio e, al contempo, sollevino gli operatori dalle conseguenti possibili ricadute economiche relative.
Nel  titolo V vengono definite le tipologie dei prodotti turistici, individuando i relativi circuiti di eccellenza, nell’ottica di incentivare la promozione di settori specifici: il turismo della natura, che introduce anche una valorizzazione del nostro patrimonio faunistico come attrazione turistica; il turismo della montagna;  il turismo del mare; il turismo dei laghi e dei fiumi; il turismo religioso, volto a riaffermare e diffondere anche la conoscenza delle nostre radici cristiane; il turismo 
enogastronomico, per valorizzare a  fini turistici una delle tipiche eccellenze del made in Italy; il turismo termale inteso nella sua più ampia accezione di turismo del benessere;  il turismo dello sport e del golf; il turismo congressuale; il turismo giovanile; il turismo del made in Italy; il turismo delle arti e dello spettacolo; il turismo culturale, che individua appositi strumenti di valorizzazione  in chiave turistica del patrimonio artistico e culturale, anche assicurando la predisposizione di materiale informativo redatto obbligatoriamente nelle lingue francese, inglese, tedesco e, preferibilmente, in lingua cinese. In particolare, al turismo culturale è dedicato uno specifico capo che individua appositi strumenti di valorizzazione, in chiave turistica, del grande patrimonio del nostro Paese, da attuare, in sinergia con il Ministero per i Beni e le attività culturali e con
gli enti territoriali; Inoltre, anche in un’ottica di necessaria destagionalizzazione del settore,
vengono riordinate le norme sul turismo sociale, adeguando la disciplina in tema di Buoni Vacanza quale fondamentale strumento che permette l’erogazione di un contributo dello  Stato alla fasce più deboli della popolazione. In tale ottica, si specificano e consolidano gli strumenti di finanziamento, prevedendo anche il ricorso ad una parte delle risorse dell’8 per mille destinate allo Stato. 
Il itolo VI introduce una normativa particolarmente innovativa a tutela del turista, inteso come consumatore di tipo speciale, in quanto non attrezzato a risolvere i problemi che si pongono in un luogo lontano dalla sua dimora, riconoscendogli, in particolare, diritto al risarcimento del danno da
vacanza rovinata sulla base di specifici e puntuali criteri. Tali criteri vengono dettati anche a garanzia degli operatori turistici, oggi esposti ad una radicale incertezza dovuta ai contrastanti orientamenti della giurisprudenza.  
In questa prospettiva, il nuovo testo valorizza anche il cosiddetto “turismo per motivazione”, tiene conto cioè,  nella valutazione  del danno, delle specifiche esigenze ricreative che il viaggio mira a soddisfare e che un eventuale inadempimento può compromettere.
Nel dettaglio, viene inoltre ridefinito il concetto di pacchetto turistico, considerando tale l’insieme dei servizi venduti anche in via telematica da un unico operatore.
In stretta connessione con  la disciplina contenuta nel titolo precedente, il Titolo VII prevede l’adeguamento della disciplina nazionale a quella europea in tema di multiproprietà, istituto che in prevalenza viene utilizzato per finalità turistiche. 
Inoltre, quest’ultimo titolo prevede il riordino degli organismi pubblici operanti nel settore del turismo, in un’ottica di promozione di maggiore sinergia con gli stessi.  
In proposito, un’importante novità è costituita dal Comitato permanente di Promozione del Turismo in Italia, partecipato da tutti i soggetti pubblici e privati del sistema turistico (Ministero del turismo ed eventuali altri Ministeri che potranno essere di volta in volta coinvolti, territorio, enti
locali e imprese). 
In particolare, Il Comitato promuove, tra l’altro, l’identificazione omogenea delle strutture pubbliche dedicate a garantire i servizi del turista; il sostegno e l’assistenza alle imprese che concorrono a riqualificare l’offerta turistica nazionale; l’immagine dell’Italia e del Made in Italy a
fini turistici all’interno dei confini nazionali; il raccordo e la cooperazione tra regioni, province e comuni e le istituzioni di governo;
Al fine di incentivare la riqualificazione e l’innalzamento della qualità della nostra offerta turistica, il Codice prevede, infine, riconoscimenti per le imprese e gli imprenditori che si sono distinti nel comparto: l’attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico (“Maestro di cucina italiana”) e quella di eccellenza turistica nel settore alberghiero (“Maestro dell’ospitalità italiana”). Ulteriori riconoscimenti in termini di medaglie al merito del turismo per la valorizzazione dell’immagine dell’Italia sono riconosciuti agli operatori che con la loro professionalità hanno coltivato l’eccellenza italiana nel mondo. 
Infine, il Codice fornisce al turista gli strumenti di informazione (carta dei servizi), assistenza (call center) e tutela,  mediante le innovative modalità di risoluzione immediata ed extragiudiziale delle controversie.

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