martedì 14 gennaio 2014

Boh! Respinta la Tassa di soggiorno per tutti i Comuni italiani ma ...

Ammettiamolo, siamo in coma.

E se speri che arrivi qualche "medicina" da parte dei cadregati del Parlamento (Camera e Senato) oppure il benché minimo placebo per dare anche una minima soddisfazione alla nostra durevole agonia, campa cavallo.
E vengo al fatto.

La sesta commissione del Senato, aveva approvato un emendamento che avrebbe esteso a tutti i Comuni italiani la possibilità di applicare la tassa di soggiorno, prevedendo in particolare che i gestori degli alberghi fossero responsabili del pagamento della tassa.
Poi il Senato ha respinto e la norma è stata bloccata.
Rendiamo grazie a Dio, ma ...

Eh già, ma chi se l'è studiata, e poi a che scopo?
O è solo l'effetto di una cattiva congiunzione astrale del proponente?

Cerca cerca (non è stato facile per niente ma ho un buon amico che m'ha aiutato) la proposta è inserita nella conversione in legge di un decreto che titola: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia".

E che quindi, apparentemente, non c'entrerebbe un mazza fionda con l'imposta di soggiorno.
Comunque quale emendamento all'articolo 1 del decreto (abolizione della 2a rata dell'IMU), probabilmente in una logica di compensazione, il senatore CERONI (Forza Italia) aveva avuto la brillante idea di presentare questo emendamento (1.0.10) che risulta effettivamente tra quelli approvati in commissione VI - Finanze e tesoro (lo si vede da qui se apri gli emendamenti In commissione all'art. 1, è il quinto dal basso).
Poi, nella seduta pomeridiana del giorno 8 gennaio l'Assemblea del Senato ha fortunatamente respinto.

Nel senso che il Presidente GRASSO in sede di discussione ha comunicato che:
Comunico che la Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.36, 1.37, 1.38, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.0.8, 1.0.10, 1.0.12 e 1.0.13, per estraneità al contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge, che concerne specificatamente l'abolizione della seconda rata dell'IMU.
E ci si arriva partendo da QUI, dove si riassume il senso della proposta emendativa di Remigio Ceroni.
E poi, come già detto, a che scopo se ...

... se le Regioni se la possono rigirare come vogliono da sole (ved. qui un piccolo esempio)?
Ma quel signore, Remigio Ceroni e compagnia bella della sesta Commissione del Senato, non le sanno queste cose e, se soprattutto, non hanno altro da fare di più produttivo?

Infatti ...
La norma dice espressamente:

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23
Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. (11G0066) (GU n.67 del 23-3-2011 )


Art. 4 -  Imposta di soggiorno 
  
  1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni  nonche'  comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita'  turistiche  o citta' d'arte possono istituire,  con  deliberazione  del  consiglio, un'imposta di soggiorno a  carico  di  coloro  che  alloggiano  nelle strutture ricettive situate sul  proprio  territorio,  da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione al  prezzo,  sino  a  5 euro per notte di soggiorno.  Il relativo  gettito  e'  destinato  a finanziare interventi in materia di turismo, ivi  compresi  quelli  a sostegno   delle   strutture   ricettive,   nonche'   interventi   di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali  ed ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici locali. 
  2.  Ferma  restando  la  facolta'  di  disporre  limitazioni   alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del  decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  l'imposta  di  soggiorno  puo' sostituire, in tutto o in parte, gli  eventuali  oneri  imposti  agli autobus turistici per la circolazione  e  la  sosta  nell'ambito del territorio comunale. 
  3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data  di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi  dell'articolo  17, comma 1, della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  d'intesa  con  la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformita'  con quanto stabilito nel predetto  regolamento,  i  comuni,  con  proprio regolamento  da adottare  ai  sensi  dell'articolo  52  del  decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  sentite  le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture  ricettive, hanno la facolta' di disporre ulteriori  modalita'  applicative  del tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni  per  particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso  di  mancata emanazione del regolamento previsto nel primo  periodo  del  presente comma nel termine ivi indicato, i comuni  possono  comunque  adottare
gli atti previsti dal presente articolo.


E siccome gli elenchi sono regionali...  







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