Ammettiamolo, siamo in coma.
E se speri che arrivi qualche "medicina" da parte dei cadregati del Parlamento (Camera e Senato) oppure il benché minimo placebo per dare anche una minima soddisfazione alla nostra durevole agonia, campa cavallo.
E vengo al fatto.
La sesta commissione del Senato, aveva approvato un emendamento che avrebbe esteso a tutti i Comuni italiani la possibilità di applicare la tassa di soggiorno, prevedendo in particolare che i gestori degli alberghi fossero responsabili del pagamento della tassa.
Poi il Senato ha respinto e la norma è stata bloccata.
Rendiamo grazie a Dio, ma ...
Eh già, ma chi se l'è studiata, e poi a che scopo?
O è solo l'effetto di una cattiva congiunzione astrale del proponente?
Cerca cerca (non è stato facile per niente ma ho un buon amico che m'ha aiutato) la proposta è inserita nella conversione in legge di un decreto che titola: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia".
E che quindi, apparentemente, non c'entrerebbe un mazza fionda con l'imposta di soggiorno.
Comunque quale emendamento all'articolo 1 del decreto (abolizione della 2a rata dell'IMU), probabilmente in una logica di compensazione, il senatore CERONI (Forza Italia) aveva avuto la brillante idea di presentare questo emendamento (1.0.10) che risulta effettivamente tra quelli approvati in commissione VI - Finanze e tesoro (lo si vede da qui se apri gli emendamenti In commissione all'art. 1, è il quinto dal basso).
Poi, nella seduta pomeridiana del giorno 8 gennaio l'Assemblea del Senato ha fortunatamente respinto.
Nel senso che il Presidente GRASSO in sede di discussione ha comunicato che:
Comunico che la Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.36, 1.37, 1.38, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.0.8, 1.0.10, 1.0.12 e 1.0.13, per estraneità al contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge, che concerne specificatamente l'abolizione della seconda rata dell'IMU.
E ci si arriva partendo da QUI, dove si riassume il senso della proposta emendativa di Remigio Ceroni.
E poi, come già detto, a che scopo se ...
... se le Regioni se la possono rigirare come vogliono da sole (ved. qui un piccolo esempio)?
Ma quel signore, Remigio Ceroni e compagnia bella della sesta Commissione del Senato, non le sanno queste cose e, se soprattutto, non hanno altro da fare di più produttivo?
Infatti ...
La norma dice espressamente:
E se speri che arrivi qualche "medicina" da parte dei cadregati del Parlamento (Camera e Senato) oppure il benché minimo placebo per dare anche una minima soddisfazione alla nostra durevole agonia, campa cavallo.
E vengo al fatto.
La sesta commissione del Senato, aveva approvato un emendamento che avrebbe esteso a tutti i Comuni italiani la possibilità di applicare la tassa di soggiorno, prevedendo in particolare che i gestori degli alberghi fossero responsabili del pagamento della tassa.
Poi il Senato ha respinto e la norma è stata bloccata.
Rendiamo grazie a Dio, ma ...
Eh già, ma chi se l'è studiata, e poi a che scopo?
O è solo l'effetto di una cattiva congiunzione astrale del proponente?
Cerca cerca (non è stato facile per niente ma ho un buon amico che m'ha aiutato) la proposta è inserita nella conversione in legge di un decreto che titola: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia".
E che quindi, apparentemente, non c'entrerebbe un mazza fionda con l'imposta di soggiorno.
Comunque quale emendamento all'articolo 1 del decreto (abolizione della 2a rata dell'IMU), probabilmente in una logica di compensazione, il senatore CERONI (Forza Italia) aveva avuto la brillante idea di presentare questo emendamento (1.0.10) che risulta effettivamente tra quelli approvati in commissione VI - Finanze e tesoro (lo si vede da qui se apri gli emendamenti In commissione all'art. 1, è il quinto dal basso).
Poi, nella seduta pomeridiana del giorno 8 gennaio l'Assemblea del Senato ha fortunatamente respinto.
Nel senso che il Presidente GRASSO in sede di discussione ha comunicato che:
Comunico che la Presidenza dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, gli emendamenti 1.36, 1.37, 1.38, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.51, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.0.8, 1.0.10, 1.0.12 e 1.0.13, per estraneità al contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge, che concerne specificatamente l'abolizione della seconda rata dell'IMU.
E ci si arriva partendo da QUI, dove si riassume il senso della proposta emendativa di Remigio Ceroni.
E poi, come già detto, a che scopo se ...
... se le Regioni se la possono rigirare come vogliono da sole (ved. qui un piccolo esempio)?
Ma quel signore, Remigio Ceroni e compagnia bella della sesta Commissione del Senato, non le sanno queste cose e, se soprattutto, non hanno altro da fare di più produttivo?
Infatti ...
La norma dice espressamente:
DECRETO
LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23
Disposizioni
in materia di federalismo Fiscale Municipale. (11G0066) (GU
n.67 del 23-3-2011 )
Art. 4 - Imposta di soggiorno
1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni
nonche' i comuni inclusi negli elenchi regionali delle localita'
turistiche o citta' d'arte possono istituire, con
deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che
alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualita' in proporzione al prezzo,
sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito e'
destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi
compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonche'
interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonche' dei relativi servizi pubblici
locali.
2. Ferma restando la facolta' di disporre
limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di
soggiorno puo' sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri
imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta
nell'ambito del territorio comunale.
3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' dettata
la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In
conformita' con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni,
con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture
ricettive, hanno la facolta' di disporre ulteriori modalita'
applicative del tributo, nonche' di prevedere esenzioni e riduzioni per
particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso
di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo
del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono
comunque adottare
gli atti previsti dal presente articolo.
E siccome gli elenchi sono regionali...
Boh?
RispondiElimina:-DDDD
Mah!
RispondiElimina:)