In
materia di turismo:
Art. 30.
(Modifica
dell'articolo
117 della Costituzione).
1. L'articolo
117 della Costituzione è
sostituito dal seguente:
«Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
«Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
...
s) tutela
e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed
ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni
generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
...
Spetta
alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza in
Parlamento delle minoranze linguistiche, di pianificazione del
territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione
infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi
sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e
organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi
scolastici, di istruzione e formazione professionale, di promozione
del diritto allo studio, anche universitario; in materia di
disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività
culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e
paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del
turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese
concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli
enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi
programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in
ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva
dello Stato.
Su
proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in
materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda
la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero
la tutela dell'interesse nazionale.
...
La
potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le
rispettive competenze legislative.
...
-------------------
Ma
secondo voi, che cavolo vuol dire in lingua italiana:
disposizioni
generali e comuni ... sul turismo;
e
in
materia di disciplina, per quanto di interesse regionale,... di
valorizzazione e organizzazione regionale del turismo.
Cosa
sarebbe l'interesse e/o l'organizzazione regionale in materia di
turismo?
Cos'è
disposizione generale e comune e cosa invece non lo è?
La
promozione turistica all'estero, in quanto competenza di..., ad
esempio, è una disposizione?
A
me non
pare proprio...
C'è
potenziale tutela dell'unità economica nel centralizzare la
promozione turistica del Paese all'estero oppure non c'è ?
Ma
dico io, ma si può scrivere una norma costituzionale in questo modo
qui, cioè letteralmente con i piedi?
Viene
abolita, in teoria, la competenza legislativa concorrente (ovvero
Stato e Regioni si devono prima mettere d'accordo) per eliminare il
contenzioso infinito avanti la Corte Costituzionale e poi... si
scrivono di queste idiozie qui... che significano potenzialmente sia
tutto che nulla.
Ma
che tristezza infinita... ma veramente.
E
poi vanno in giro parlando a vanvera di riforma del titolo V che non
si può certo attendere... eh.
RI-DI-CO-LI
!!!
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