sabato 19 giugno 2010

Crack Todomondo e il Fondo di Garanzia

Tempo fa (estate 2009) nel descrivere il caso Todomondo, ossia il Tour Operator che ha lasciato in braghe di tela parecchie migliaia di turisti con degli “intrallazzi” che suonano più come una malandrinata che una cosa ben fatta, la ministra Michela Brambilla ", nel manifestare la sua solidarietà ai turisti danneggiati dal tour operator on line, dichiarò che sarebbe subito stato attivato il Fondo nazionale di garanzia (dove alcuni sostennero non vi sia stato deposto neanche un euro) che ha proprio il compito di intervenire in caso di insolvenza o fallimento del venditore o dell'organizzatore di pacchetti turistici, provvedendo al rimborso delle somme versate per l'acquisto dei pacchetti di viaggio".
E proprio nell’occasione scrissi che per elencare le cose ben fatte dalla Brambilla per il dicastero turistico italiano, ma non solo per questo motivo, sarebbe stato sufficiente un coriandolo.
Ebbene spiace dirlo, ma sbagliavo, c’ho dato della grossa.
Infatti, a tutt’oggi, credo che il solo bordo del sopraddetto sarebbe più che sufficiente, e anche a scrivere largo.
E' però comprensibile che l'impossibilità di "comando", per via del Titolo V della Costituzione, ne abbia limitato le direttive, ma quello finora svolto o fatto lambisce veramente qualsiasi inconsistente produttività.
Ma bando alle mie futili considerazioni, fatto sta che alla soglia dei 323 giorni passati, tutto tace, e quelle migliaia di persone che furono “gabbate” sono ancora in attesa di una risposta.
In poche parole sono ancora ad aspettare non si sa bene che cosa.
Mentre si sa bene che le prossime elezioni avverranno tra circa tre anni e chissà che non spunti la soluzione poco tempo prima di queste accompagnate da eclatanti proclami di salvataggio del maltolto; boh?
A quei tempi, e non ho cambiato idea, scrivevo che non era giusto rimborsare quelli che avevano acquistato alcuni pacchetti Todomondo tramite internet, poiché l’art 712 del Codice Penale che tratta del reato di “incauto acquisto”, e vale a dire quando il compratore acquista o riceve cose che, per la loro qualità o la condizione di chi le offre, o il prezzo, possano far sospettare che provengano da reato.
D’altronde il Fondo di Garanzia non è nato per concedere “lasciapassare” ai truffatori o agli illusi, ma per intervenire in gravi situazioni, cosa che la vicenda Todomondo di certo non è stata.
Ma al di là delle mie considerazioni che possono essere giuste o sbagliate, ognuno la pensa come meglio l’aggrada e ugualmente va rispettato, c’è quella che i preposti al controllo governativo dovevano intervenire molto prima che il fatto potesse accadere … e di segnalazioni dalle associazioni del settore, n’ebbero a iosa.
Però, come quasi sempre accade in queste circostanze e purtroppo non sole, si aspetta che ci sia prima il “morto” o addirittura dei più defraudati (oltre 5.000), prima d’intraprendere le decisioni del caso.
La solita storia italiana è …si, l’orlo di un coriandolo è più che sufficiente.
P.S.: E se al posto del Fondo di Garanzia fossero i "gestori" di Todomondo a dover obbligatoriamente pagare ... e in breve tempo?
Perchè non si è posto, o si pone, l'obbligo assicurativo come accade in altri Paesi; e vale a dire che paghi dopo che hai ricevuto il benestare dell'assicurazione?

4 commenti:

  1. Riporto un commenti di Monique avvenuto nei post precedenti:

    monique ha detto...

    volendo si può . ecco la domanda si vuole ???
    in germania obbligatorio dal 1994
    il REISESICHERUNGSSCHEIN
    Copia del REISESICHERUNGSSCHEIN deve essere consegnato al Cliente insieme alla conferma di prenotazione il cliente ha la possibilità di controllare tramite un numero di telefono il certficato o per internet il T.O. ( a volte sono tarocchi )in caso di non validità del certificato il cliente ha diritto al recesso dal viaggio a zero spese .
    Le associazioni dei consumatori consigliano di effettuare acconti e pagamenti solo dopo aver ricevuto il Reisesic…….
    L’ assicurazione interviene in caso di fallimento ma anche in caso d’impossibilità di pagamento del T.o.
    Prima della partenza : rimborso del totale degli acconto o del importo già versato, in loco rimborso delle spese sostenute ( Hotel ecc. ) rimborso delle spese viaggio di ritorno.
    non è valido per le low cost , ma è valido nel caso in cui il volo low cost sia incluso in un pacchetto turistico venduto da un t.o.

    se volete qualche info in più ( in tedesco )www.muenchen.de/Rathaus/kvr/gewerbugast/gewueb/51127/reisesicherun
    g.html

    B.C.

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  2. E' incomprensibile il perchè non attuino la stessa formula anche nel nostro Paese.
    :-(

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  3. Sempre dalla Minique

    B.C.

    Gli adv devono essere attenti a non vendere T.O. e compagnie aeree in aria di crisi .... il consumatore deve fare attenzione che il prezzo pagato sia consono ( a volte non sanno neppure che anche in europa ci vuole la carta di identità per viaggiare ) ecc. ma vigilare no ! ritirare licenze no ! adottare semplici strumenti ( tipo assicurazioni - garanzie da parte di T.O. e comp. aeree ) per tutelare tutta la categoria no ! o siamo all'ignoranza totale o c'è malafede io altre risposte non le ho, ma ben felice di convincermi del contrario.

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