La realtà della
classificazione attuale
Nel febbraio 2009 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il DPCM 21/10/2008, che introduce gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi.
Nel febbraio 2009 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il DPCM 21/10/2008, che introduce gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi.
Ad oggi la situazione non è
molto diversa, tuttavia, e rischia di rimanere invariata ancora a lungo.
Vedremo infatti come il DPCM
che introduce gli standard minimi per la classificazione degli alberghi non
abbia ancora prodotto effetti sensibili sui sistemi in vigore nelle varie
regioni, tanto che ad oggi la realtà normativa è sostanzialmente la
stessa che conosciamo da diversi anni, caratterizzata da significative
difformità, fra regioni, sia nei criteri di attribuzione delle categorie, sia
nella effettiva classificazione delle strutture.
Per quanto riguarda il primo aspetto, i criteri di classificazione, ricordiamo che vi sono in sostanza due tipologie di procedimento attualmente in uso: vi sono alcune regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna, Valle d’Aosta) in cui la categoria viene assegnata agli alberghi sulla base di un punteggio, che viene misurato su una serie di parametri obbligatori e non.
Per quanto riguarda il primo aspetto, i criteri di classificazione, ricordiamo che vi sono in sostanza due tipologie di procedimento attualmente in uso: vi sono alcune regioni (Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna, Valle d’Aosta) in cui la categoria viene assegnata agli alberghi sulla base di un punteggio, che viene misurato su una serie di parametri obbligatori e non.
Questi punteggi però, non danno l’esatto, ma neanche
parziale (per mia opinione) vero valore delle strutture.
E soprattutto in base alla qualità che invero dovrebbe il cavallo
trainante per riacquistare della competitività con le altre nazioni.
Il procedimento in uso nelle altre regioni si basa invece sul riconoscimento del possesso di alcuni requisiti minimi obbligatori, inerenti alle diverse aree di valutazione; questo secondo sistema, ripreso in linea teorica anche dal DPCM, è chiaramente quello più efficace nel garantire la qualità effettiva del servizio erogato dalla struttura, dal momento che pone una soglia minima da rispettare, mentre l’altro procedimento si presta maggiormente a delle disomogeneità, dal momento che in teoria rende possibile accumulare “punteggio” con parametri diversamente distribuiti.
Ma come già detto non è assolutamente sufficiente, e poi ne vedremo il
perché.
In merito al secondo elemento di diversificazione, la classificazione effettiva delle strutture, la situazione è tale per cui è possibile viaggiare da una regione all’altra e trovare alberghi classificati con categorie differenti ma sostanzialmente equivalenti dal punto di vista della qualità dell’offerta, oppure servizi differenti in alberghi della stessa categoria, o addirittura possiamo trovare 5, 6 o 7 categorie alberghiere, a seconda che la regione riconosca o meno categorie come la “3 stelle superior”, la “4 stelle superior” e “5 stelle lusso”.
Solo in pochi casi eccezionali, poi, i sistemi di classificazione regionali prendono in considerazione quelli che sono gli standard qualitativi esistenti a livello internazionale, così come, paradossalmente, la valutazione della qualità dell’offerta prescinde sempre dagli elementi di tipo qualitativo, come potrebbero esserlo la qualifica professionale del personale, i materiali di costruzione e di arredo, gli elementi di sostenibilità ambientale, eccetera.
Altro fattore critico, dal punto di vista della competitività, è la carenza di controlli presso le strutture: nella maggior parte dei casi, viene effettuato un controllo solo a cinque anni dall’attribuzione della categoria (sempre che vada bene), mentre i successivi controlli periodici sono pressoché assenti, esponendo tutto il sistema di offerta alberghiera italiano a rischi notevoli dal punto di vista della qualità effettiva del servizio.
In merito al secondo elemento di diversificazione, la classificazione effettiva delle strutture, la situazione è tale per cui è possibile viaggiare da una regione all’altra e trovare alberghi classificati con categorie differenti ma sostanzialmente equivalenti dal punto di vista della qualità dell’offerta, oppure servizi differenti in alberghi della stessa categoria, o addirittura possiamo trovare 5, 6 o 7 categorie alberghiere, a seconda che la regione riconosca o meno categorie come la “3 stelle superior”, la “4 stelle superior” e “5 stelle lusso”.
Solo in pochi casi eccezionali, poi, i sistemi di classificazione regionali prendono in considerazione quelli che sono gli standard qualitativi esistenti a livello internazionale, così come, paradossalmente, la valutazione della qualità dell’offerta prescinde sempre dagli elementi di tipo qualitativo, come potrebbero esserlo la qualifica professionale del personale, i materiali di costruzione e di arredo, gli elementi di sostenibilità ambientale, eccetera.
Altro fattore critico, dal punto di vista della competitività, è la carenza di controlli presso le strutture: nella maggior parte dei casi, viene effettuato un controllo solo a cinque anni dall’attribuzione della categoria (sempre che vada bene), mentre i successivi controlli periodici sono pressoché assenti, esponendo tutto il sistema di offerta alberghiera italiano a rischi notevoli dal punto di vista della qualità effettiva del servizio.
Ma il problema più grande è che agli albergatori questa cosa va bene,
evitando così di mettere in bella luce le loro nascoste magagne.
Un danno enorme per l’intero sistema, anche perché se un albergo rimane
nei parametri giusti, il suo dirimpettaio magari non lo è, e questo compromette
la qualità nell’intero comprensorio.
Sia pure nel contesto di una ricognizione sulla classificazione alberghiera, appare infine doveroso anche un richiamo sulla situazione delle strutture ricettive extralberghiere, al cui confronto le strutture alberghiere, pur con le differenze esistenti fra le varie regioni, mostrano un quadro relativamente più omogeneo e coerente.
Sia pure nel contesto di una ricognizione sulla classificazione alberghiera, appare infine doveroso anche un richiamo sulla situazione delle strutture ricettive extralberghiere, al cui confronto le strutture alberghiere, pur con le differenze esistenti fra le varie regioni, mostrano un quadro relativamente più omogeneo e coerente.
Nel caso delle tipologie
ricettive secondarie vediamo invece che le rispettive classificazioni (quando
sono presenti) si sono sviluppate più recentemente, quindi al di fuori di ogni
matrice comune alle regioni.
Le conseguenze si riscontrano
chiaramente nel fatto che molte tipologie di strutture – affittacamere,
alberghi diffusi, case per ferie, rifugi alpini, ostelli, ecc. – sono
riconosciute e quindi classificate solo in alcune regioni e non in altre;
oppure pensiamo al caso degli agriturismo, la tipologia ricettiva fra le più
significative e strategiche per l’intero turismo italiano degli ultimi decenni:
in un caso sono classificati con le stelle (Sicilia), altrove con delle spighe
(Toscana), altrove con le margherite (Trento), altrove con i marchi di qualità
(Emilia-Romagna).
È chiaro che di tutta questa situazione risente innanzitutto la competitività turistica dell’Italia.
È chiaro che di tutta questa situazione risente innanzitutto la competitività turistica dell’Italia.
In primo luogo, perché la
classificazione dovrebbe prima di tutto garantire la trasparenza, la certezza
del servizio e della qualità, la tutela del consumatore, mentre allo stato
attuale non è in grado di fornire (almeno non sempre) tali garanzie.
Non bisogna inoltre sottovalutare che il turista-viaggiatore straniero percepisce innanzitutto la destinazione Italia, e poi, secondariamente, le destinazioni “città” e regioni (cosa che ogni tanto andrebbe ricordata anche in tema di promozione internazionale): ciò significa che il viaggiatore straniero che attraversando l’Italia riceve, a parità di classificazione del servizio, un servizio disomogeneo fra una parte e l’altra d’Italia percepisce tale diversità come un disservizio.
Anche sul versante della promo commercializzazione turistica il tema della classificazione emerge come un limite rispetto alle strategie possibili.
Non bisogna inoltre sottovalutare che il turista-viaggiatore straniero percepisce innanzitutto la destinazione Italia, e poi, secondariamente, le destinazioni “città” e regioni (cosa che ogni tanto andrebbe ricordata anche in tema di promozione internazionale): ciò significa che il viaggiatore straniero che attraversando l’Italia riceve, a parità di classificazione del servizio, un servizio disomogeneo fra una parte e l’altra d’Italia percepisce tale diversità come un disservizio.
Anche sul versante della promo commercializzazione turistica il tema della classificazione emerge come un limite rispetto alle strategie possibili.
Si è più volte detto e
ricordato che una delle peculiarità del sistema di offerta turistica italiano è
nella prevalenza delle piccole strutture ricettive, spesso a conduzione
familiare, e nella scarsa penetrazione delle catene alberghiere; diversamente
da come spesso si afferma, sosteniamo anche che questo non è il male assoluto e
il freno allo sviluppo del turismo italiano: le piccole strutture possono
benissimo essere competitive rimanendo piccole, purché abbiano gli strumenti
per competere.
A questo punto però diventa
davvero necessario e strategico comprendere che una classificazione ricettiva
rigorosa ed omogenea è un fattore altamente strategico per agevolare la
presenza delle piccole strutture nei canali commerciali, sia diretti che
intermediati, attualmente così penalizzata dai venti diversi sistemi di
classificazione presenti in Italia.
L’evoluzione normativa e i nuovi standard
La classificazione delle strutture alberghiere, che fu introdotta molto presto in Italia, con il Regio
L’evoluzione normativa e i nuovi standard
La classificazione delle strutture alberghiere, che fu introdotta molto presto in Italia, con il Regio
Decreto 975 del 1937, ha visto già nel 1983 un primo momento di decentralizzazione
in favore delle Regioni, quando la Legge 217/83 ("Legge quadro per il
turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta
turistica”) stabilisce all’art. 7 che “le leggi regionali dettano criteri per
la classificazione delle strutture ricettive tenendo conto delle dimensioni e
dei requisiti strutturali dei servizi offerti e della qualificazione degli
addetti”.
La stessa legge prevedeva che
dovessero essere adottati criteri di armonizzazione fra le classificazioni
regionali, disposizione che però non ha avuto seguito, visto che iniziano da
questo momento a nascere leggi regionali di classificazione piuttosto
indipendenti e autonome.
Il processo di rafforzamento delle competenze regionali in materia continua con la Legge 57 del 1997 (“Legge Bassanini”), che stabilisce il trasferimento di alcune funzioni e compiti, fra cui quelli attinenti le materie turistiche, dallo Stato alle Regioni e Enti Locali.
Il processo di rafforzamento delle competenze regionali in materia continua con la Legge 57 del 1997 (“Legge Bassanini”), che stabilisce il trasferimento di alcune funzioni e compiti, fra cui quelli attinenti le materie turistiche, dallo Stato alle Regioni e Enti Locali.
La legge viene attuata dal
Decreto Legislativo 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.”
Il passaggio più importante per il turismo avviene però nel 2001, con la famosa Legge 135, "Riforma della legislazione nazionale del turismo", che fra l’altro inquadra giuridicamente le strutture ricettive nell’ambito della più ampia nozione di impresa turistica, e soprattutto con la Legge costituzionale 03, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, che sancisce in via definitiva la competenza esclusiva delle Regioni in materia di turismo.
Va precisato comunque che il tema della disomogeneità a livello nazionale fra i vari sistemi di classificazione alberghiera era già chiaramente sentito come un problema da affrontare con urgenza, tanto che l’anno successivo il DPCM 13/09/02, “Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico”, in attuazione della Legge 135/01 prevede che le Regioni debbano “definire concordemente e unitariamente i requisiti minimi di qualità per le strutture ricettive, per i servizi e per le imprese turistiche”.
Per avere l’indicazione di tali requisiti minimi di qualità si dovette però aspettare il DPCM 21/10/08 “Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 febbraio 2009 e soprannominato “Italy Stars and Rating”, che definì gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi.
Il decreto fu il risultato – oltre che di anni di dibattito – di una serie di sessioni di lavoro che coinvolsero i rappresentanti del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, le associazioni di categoria e i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Il passaggio più importante per il turismo avviene però nel 2001, con la famosa Legge 135, "Riforma della legislazione nazionale del turismo", che fra l’altro inquadra giuridicamente le strutture ricettive nell’ambito della più ampia nozione di impresa turistica, e soprattutto con la Legge costituzionale 03, "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”, che sancisce in via definitiva la competenza esclusiva delle Regioni in materia di turismo.
Va precisato comunque che il tema della disomogeneità a livello nazionale fra i vari sistemi di classificazione alberghiera era già chiaramente sentito come un problema da affrontare con urgenza, tanto che l’anno successivo il DPCM 13/09/02, “Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico”, in attuazione della Legge 135/01 prevede che le Regioni debbano “definire concordemente e unitariamente i requisiti minimi di qualità per le strutture ricettive, per i servizi e per le imprese turistiche”.
Per avere l’indicazione di tali requisiti minimi di qualità si dovette però aspettare il DPCM 21/10/08 “Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell’ambito dell’armonizzazione della classificazione alberghiera”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 febbraio 2009 e soprannominato “Italy Stars and Rating”, che definì gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi.
Il decreto fu il risultato – oltre che di anni di dibattito – di una serie di sessioni di lavoro che coinvolsero i rappresentanti del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, le associazioni di categoria e i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Dal punto di vista tecnico
gli standard minimi che esso stabilisce nascono da un benchmarking dei
requisiti fissati dalle classificazioni alberghiere di tutte le regioni, e
rappresentano in un certo senso il “massimo comune denominatore” di tutti i
sistemi vigenti.
Non a caso, le Regioni e le
Province autonome possono introdurre livelli di standard migliorativi rispetto
a quelli minimi definiti a livello nazionale, e di fatto, molte delle
classificazioni regionali esistenti prevedono standard minimi superiori a
quelli fissati dal decreto.
La classificazione riconosciuta dal decreto è conforme a quello che è lo standard classificatorio internazionale, si basa cioè “su un codice rappresentato da un numero di stelle crescente”, definendo quindi 5 categorie, da1 a 5 stelle.
La classificazione riconosciuta dal decreto è conforme a quello che è lo standard classificatorio internazionale, si basa cioè “su un codice rappresentato da un numero di stelle crescente”, definendo quindi 5 categorie, da
Per ogni categoria vi sono
determinati parametri da rispettare, sia di natura strutturale che funzionale.
I principali parametri strutturali riguardano:
• le camere: numero minimo, superficie, bagno privato
• la dotazione delle camere. arredamento, tv, tv sat, internet, telefono, frigo bar, cassetta di sicurezza, ecc.
• la dotazione dei bagni privati: chiamata emergenza, biancheria, asciugacapelli, courtesy line, ecc.
• la dotazione dell’esercizio alberghiero: ascensore, riscaldamento, impianto di condizionamento dell’aria
• i locali a servizio degli alloggiati: guardaroba, deposito bagagli
• le sale o aree comuni: ristorante, bar, soggiorno, prima colazione, riunioni, superfici
• i servizi igienici ad uso comune
• le dotazioni varie: tv a uso comune, telefono a uso comune, ingresso con portico/pensilina, ecc.
I principali parametri funzionali invece prendono in considerazione:
• il servizio di ricevimento: servizio notte, trasporto bagagli, servizio custodia
• il servizio di bar: bar, servizio in camera
• il servizio di prima colazione
• il servizio di ristorazione
• i servizi alle camere: pulizia camere, cambio biancheria
• le lingue straniere parlate dal personale
• servizi vari: lavanderia, divise del personale, parcheggio, fax e fotocopie, internet
Il decreto prende il nome di “Italy Stars and Rating” in quanto introduce anche la possibilità di realizzare un sistema di valutazione qualitativa e parallela: un sistema di rating, appunto, associabile alle stelle, per la certificazione e valutazione della qualità del servizio reso al cliente, con il duplice fine di accrescere la competitività delle strutture e garantire il consumatore. Particolarmente interessante appare il fatto che per la prima volta la qualità del servizio è intesa e definita come “l’insieme delle attività, dei processi e dei servizi, misurabili e valutabili, rivolti alla soddisfazione dei clienti”.
L’adesione al sistema di rating da parte delle strutture sarà volontaria; questo elemento può apparire come una limitazione all’adozione e all’affermazione del sistema di valutazione e controllo della qualità, tuttavia bisogna considerare anche che proprio perché non tutte le strutture vi aderiranno, esso sarà probabilmente capace di preservare il proprio significato e il ruolo di certificazione effettiva del servizio.
I principali parametri strutturali riguardano:
• le camere: numero minimo, superficie, bagno privato
• la dotazione delle camere. arredamento, tv, tv sat, internet, telefono, frigo bar, cassetta di sicurezza, ecc.
• la dotazione dei bagni privati: chiamata emergenza, biancheria, asciugacapelli, courtesy line, ecc.
• la dotazione dell’esercizio alberghiero: ascensore, riscaldamento, impianto di condizionamento dell’aria
• i locali a servizio degli alloggiati: guardaroba, deposito bagagli
• le sale o aree comuni: ristorante, bar, soggiorno, prima colazione, riunioni, superfici
• i servizi igienici ad uso comune
• le dotazioni varie: tv a uso comune, telefono a uso comune, ingresso con portico/pensilina, ecc.
I principali parametri funzionali invece prendono in considerazione:
• il servizio di ricevimento: servizio notte, trasporto bagagli, servizio custodia
• il servizio di bar: bar, servizio in camera
• il servizio di prima colazione
• il servizio di ristorazione
• i servizi alle camere: pulizia camere, cambio biancheria
• le lingue straniere parlate dal personale
• servizi vari: lavanderia, divise del personale, parcheggio, fax e fotocopie, internet
Il decreto prende il nome di “Italy Stars and Rating” in quanto introduce anche la possibilità di realizzare un sistema di valutazione qualitativa e parallela: un sistema di rating, appunto, associabile alle stelle, per la certificazione e valutazione della qualità del servizio reso al cliente, con il duplice fine di accrescere la competitività delle strutture e garantire il consumatore. Particolarmente interessante appare il fatto che per la prima volta la qualità del servizio è intesa e definita come “l’insieme delle attività, dei processi e dei servizi, misurabili e valutabili, rivolti alla soddisfazione dei clienti”.
L’adesione al sistema di rating da parte delle strutture sarà volontaria; questo elemento può apparire come una limitazione all’adozione e all’affermazione del sistema di valutazione e controllo della qualità, tuttavia bisogna considerare anche che proprio perché non tutte le strutture vi aderiranno, esso sarà probabilmente capace di preservare il proprio significato e il ruolo di certificazione effettiva del servizio.
D’altra parte, è questo un
discorso ancora puramente teorico, poiché servirà un apposito atto emanato dal
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, in accordo con le
associazioni di categoria e le Regioni e Province autonome, per poter
individuare i parametri di misurazione e valutazione della qualità del
servizio, e i criteri e le modalità per l’attuazione del sistema di rating:
parliamo quindi di un tempo plausibilmente molto lungo, come quello che è stato
necessario per concordare gli standard minimi per la classificazione delle
strutture.
L’introduzione degli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi rappresenta un passaggio di indubbia importanza, e tuttavia destinato, probabilmente, a rimanere simbolico, più che effettivo: in virtù della competenza esclusiva delle Regioni in materia di turismo, il decreto non ha natura regolamentare, e i tempi e le modalità per il suo recepimento e soprattutto per l’attuazione da parte dei governi regionali appaiono estremamente incerti.
Innanzitutto gli standard minimi sono definiti in relazione all’apertura di nuovi alberghi o alla ristrutturazione di quelli esistenti (articolo 3), mentre per gli alberghi già esistenti le Regioni e le Province autonome dovranno adottare entro tre anni le iniziative di recepimento degli standard, ed è comunque escluso per queste l’obbligo di adeguamento ai requisiti strutturali (cioè gli alberghi esistenti dovranno adeguarsi agli standard minimi di natura funzionale, non strutturale).
Quanto alle modalità di attuazione, il decreto definisce gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi “lasciando alle Regioni e alle Province autonome, competenti per materia, l’individuazione, nelle norme di recepimento, di ulteriori caratteristiche, connesse al territorio”.
L’introduzione degli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi rappresenta un passaggio di indubbia importanza, e tuttavia destinato, probabilmente, a rimanere simbolico, più che effettivo: in virtù della competenza esclusiva delle Regioni in materia di turismo, il decreto non ha natura regolamentare, e i tempi e le modalità per il suo recepimento e soprattutto per l’attuazione da parte dei governi regionali appaiono estremamente incerti.
Innanzitutto gli standard minimi sono definiti in relazione all’apertura di nuovi alberghi o alla ristrutturazione di quelli esistenti (articolo 3), mentre per gli alberghi già esistenti le Regioni e le Province autonome dovranno adottare entro tre anni le iniziative di recepimento degli standard, ed è comunque escluso per queste l’obbligo di adeguamento ai requisiti strutturali (cioè gli alberghi esistenti dovranno adeguarsi agli standard minimi di natura funzionale, non strutturale).
Quanto alle modalità di attuazione, il decreto definisce gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli alberghi “lasciando alle Regioni e alle Province autonome, competenti per materia, l’individuazione, nelle norme di recepimento, di ulteriori caratteristiche, connesse al territorio”.
L’articolo 2 afferma infatti
che le Regioni e le Province autonome “provvedono a differenziare la
declinazione di dettaglio dei servizi previsti con indicazioni che più
aderiscano alle specificità territoriali, climatiche o culturali dei loro
territori”.
Un ulteriore elemento di diversificazione nell’attuazione del decreto potrà riguardare gli alberghi già esistenti, per i quali le Regioni e le Province autonome potranno disporre “motivate differenti modalità di disciplina e di adeguamento per specifiche strutture”.
Oltre al “come” il decreto verrà recepito e attuato da parte delle regioni, appare però interessante chiedersi “se” e “quando” esso sarà davvero tradotto in realtà.
Un ulteriore elemento di diversificazione nell’attuazione del decreto potrà riguardare gli alberghi già esistenti, per i quali le Regioni e le Province autonome potranno disporre “motivate differenti modalità di disciplina e di adeguamento per specifiche strutture”.
Oltre al “come” il decreto verrà recepito e attuato da parte delle regioni, appare però interessante chiedersi “se” e “quando” esso sarà davvero tradotto in realtà.
L’articolo 4 del decreto
afferma che “viene individuato in mesi 6, dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento, il termine per l’emanazione dei provvedimenti regionali
di recepimento degli standard minimi”.
Essendo il decreto stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 febbraio 2009, i sei mesi decorrevano
all’11 agosto 2009.
Da una ricerca effettuata nel
mese di maggio 2010, risulta che solo 10 Regioni risultano hanno emanato i
provvedimenti di recepimento degli standard minimi: Basilicata, Calabria,
Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia,
Sardegna e Umbria.
Non vi sono invece notizie di provvedimenti di recepimento del decreto presso le altre Regioni, di cui diverse hanno peraltro statuto speciale: Abruzzo, Provincia Autonoma di Bolzano, Campania, Liguria, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Valle d’Aosta, Veneto.
Alcuni esempi sul recepimento del decreto nelle Regioni italiane possono bene rappresentare la varietà di situazioni presenti:
• la Regione Umbria ha formalmente recepito il decreto, ma poiché gli standard minimi fissati dalla L.R. 18/06 sono superiori a quelli del decreto vengono mantenuti quelli vigenti: è quindi un caso di modiche migliorative, come previsto all’art. 2 del decreto
• la Regione Valle d’Aosta, come nel caso dell’Umbria, possiede di fatto standard minimi superiori a quelli fissati dal DPCM, ma proprio per questo motivo non ha ritenuto necessario emettere provvedimenti di recepimento, al contrario dell’Umbria.
• per la Regione Puglia la delibera con cui la Giunta Regionale ha recepito il decreto vale come mero atto di indirizzo alle Province, cui è delegata la classificazione delle strutture ricettive, e che non hanno ancora provveduto ad attuare gli standard minimi fissati.
• la Regione Basilicata con la DGR 2116/09, che recepisce gli standard del decreto, istituisce il primo sistema di classificazione alberghiera della Regione.
Alla luce di questa situazione ancora complessa e disomogenea, molte variabili potranno influenzare il raggiungimento o meno di un sistema di classificazione omogeneo a livello nazionale: la volontà delle regioni di recepire il decreto, innanzitutto, ma anche le modalità con cui provvederanno ad attuarlo, i tempi con cui procederanno.
Non vi sono invece notizie di provvedimenti di recepimento del decreto presso le altre Regioni, di cui diverse hanno peraltro statuto speciale: Abruzzo, Provincia Autonoma di Bolzano, Campania, Liguria, Molise, Piemonte, Sicilia, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Valle d’Aosta, Veneto.
Alcuni esempi sul recepimento del decreto nelle Regioni italiane possono bene rappresentare la varietà di situazioni presenti:
• la Regione Umbria ha formalmente recepito il decreto, ma poiché gli standard minimi fissati dalla L.R. 18/06 sono superiori a quelli del decreto vengono mantenuti quelli vigenti: è quindi un caso di modiche migliorative, come previsto all’art. 2 del decreto
• la Regione Valle d’Aosta, come nel caso dell’Umbria, possiede di fatto standard minimi superiori a quelli fissati dal DPCM, ma proprio per questo motivo non ha ritenuto necessario emettere provvedimenti di recepimento, al contrario dell’Umbria.
• per la Regione Puglia la delibera con cui la Giunta Regionale ha recepito il decreto vale come mero atto di indirizzo alle Province, cui è delegata la classificazione delle strutture ricettive, e che non hanno ancora provveduto ad attuare gli standard minimi fissati.
• la Regione Basilicata con la DGR 2116/09, che recepisce gli standard del decreto, istituisce il primo sistema di classificazione alberghiera della Regione.
Alla luce di questa situazione ancora complessa e disomogenea, molte variabili potranno influenzare il raggiungimento o meno di un sistema di classificazione omogeneo a livello nazionale: la volontà delle regioni di recepire il decreto, innanzitutto, ma anche le modalità con cui provvederanno ad attuarlo, i tempi con cui procederanno.
A questo proposito, una
situazione paradossale eppure possibile potrebbe verificarsi qualora venissero
applicati gli standard minimi alle strutture nuove ma non a quelle già
esistenti: ci troveremmo di fronte a differenze di classificazione anche dentro
la stessa regione.
Restano poi in sospeso altri
temi importanti come quello dei controlli presso le strutture e lo sviluppo del
sistema di rating: temi per i quali appare imprescindibile un raccordo
effettivo fra le Regioni, e per i quali sarebbe auspicabile una
calendarizzazione non troppo remota.
@Luciano
RispondiEliminaSto per farti una domanda scema ma la faccio lo stesso.
Con la tua classificazione tutte le problematiche andrebbero risolte?
@Vincenzo
RispondiEliminaCaro Vincenzo, no, non è assolutamente scema la tua domanda.
Anche perché la stessa me la sono posta milioni di volte prima di buttarla giù definitivamente.
E per ovviare a qualsiasi contestazione, mi sono fatto aiutare da altri professionisti (veri) di questo settore e di tutto l'indotto che ci gira attorno: energia, edilizia, agricoltura etc. etc.
Naturalmente per non far capire la sua "costruzione" ho dovuto farla esaminare a "pezzi" e ognuno dei quali per le loro spettanti professionalità.
Molte cose sono state anche per me delle complete scoperte, e a forza di raccogliere dati, alla fine è bella che pronta.
Credo, anzi ne sono sicuro, che come tutte le cose sia migliorabile, per carità, ma è di certo una buona partenza che da spazio a moltissime novità.
E l'innovazione, fino a prova contraria è ...
ma come si fa a stabilire un DPCM che vada bene solo a chi lo vuole?
RispondiEliminaChe senso ha?
:-((((
Qualità e tecnologia: ecco la ricetta per vincere la crisi. Emma Marcegaglia, amministratore delegato dell’omonimo gruppo, l’ha ricordato inaugurando ad Albarella il nuovo hotel Capo nord. Un investimento di 20 milioni di euro nell’isola privata di proprietà del gruppo di Gazoldo che si trova nel parco del Delta del Po, in provincia di Rovigo, diventata uno dei principali poli turistici e immobiliari dell’Adriatico.
RispondiEliminaDi fronte alle principali autorità regionali e locali del Veneto, Emma e Steno Marcegaglia, presidente del gruppo, hanno tagliato il fatidico nastro del nuovo complesso alberghiero che si affianca ai villaggi di Pugnochiuso in Puglia e delle Tonnare in Sardegna, i tre asset di Marcegaglia Tourism.
L’hotel a quattro stelle, dotato anche di un centro congressi da 350 posti, si estende tra le dune su una superficie di 10mila metri quadrati a pochissimi metri dal mare nella parte settentrionale dell’isola, in prossimità di Porto Caleri. La nuova struttura dispone di 23 camere, 63 unità abitative con 12 suite di 80 metri, dotate di ampie terrazze con piscina e idromassaggio per cinque posti, tutte affacciate sul mare. Ogni unità residenziale è gestita da un impianto di domotica interna e di climatizzazione autonoma. Il complesso residenziale, che sorge attorno ad una grande corte giardino attraversata da un ruscello artificiale, è stato realizzato con le più avanzate tecnologie costruttive e con l’impiego dei più moderni materiali e arredi per risparmiare energia e offrire il massimo comfort agli ospiti.
E proprio sulla tecnologia e sulla qualità ha insistito Emma Marcegaglia, nel suo discorso alle autorità: «Si tratta di un investimento importante, 20 milioni di euro, in un momento di grande crisi anche per il turismo, con gli italiani che andranno in vacanza passati dall’80% del 2010 al 58% di oggi. Rispetto all’anno scorso in Veneto il turismo è sceso del 15-20%, mentre l’isola di Albarella, quest’anno, è rimasta il linea con il 2012 grazie agli stranieri e, in particolare, ai russi, che rappresentano il 43% dei nostri clienti. La crisi, però, si vince con la qualità e con la tecnologia di cui questo albergo è espressione».
@BC
RispondiEliminaChi da qualità ha sempre la mia parziale approvazione.
@Luciano
RispondiEliminaAllora quando la vedremo?
:-)