martedì 12 agosto 2014

Basta biglie sull'art. 30 del DDL per il Turismo (il TDLAB ci metterà una pezza?)

Senza l'uso di paroloni e semplicemente, cercherò di fare luce sull'art. 30 (modifica dell'art. 117 della Costituzione) che è poi quello che maggiormente riguarda il ricettivo e l'agenzia dell'Enit.

Ultimamente di biglie in coppia (a due a due) in merito ne ho lette e sentite tante, come a dire che il fiato è andato a ruba, ma ben poche volte l'ho notato collegato al cervello di chi emetteva delle strane sentenze.

Il testo approvato è questo qua (n° 1429) da cui estrapolerò, giusto per darci un taglio, le cose più pertinenti al sopraddetto art. 30.

Art. 30.
(Modifica dell'articolo 117
della Costituzione)
1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 117. -- La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
...
s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
...
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia
...
della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo,...
nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
...
Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Notare che ovunque sono abolite le parole provincia/province, ma le Provincie autonome di Trento e Bolzano permangono intatte.
Geniale, no?

Mentre non si parla affatto, mi pare, di valorizzazione, promozione e strategia nazionale del turismo, ma solo, genericamente, di disposizioni generali e comuni.

Di conseguenza quali sono le conseguenze da trarre ?

Beh, molto semplicemente, che 19 Regioni e 2 Provincie autonome continueranno allegramente a fare promozione e organizzazione regionale ciascuna per i cavoli propri; con gli effetti ormai ben noti.
D'altra parte la competenza concorrente Stato-Regioni è stata abolita ...
Per farla in breve non hanno capito una benemerita mazza fionda del perché siamo scesi al 5 posto, nel mondo, come presenze turistiche; o non gliene frega assolutamente nulla, imho.

Ma ora vediamo la procedura costituzionale per far capire meglio.
Per rendere operative 'ste norme serve il doppio passaggio parlamentare, a distanza di tre mesi, sul medesimo testo (è il famoso procedimento "aggravato").
Poi hanno annunciato che faranno comunque il referendum confermativo (quindi calcoliamo altri sei mesi, minimo).

Il testo attuale andrà alla Camera a settembre 2014, quindi il secondo passaggio inizierà nel 2015, se va bene.
Se alla Camera cominciano a emendare, poi si riparte vs. il Senato (esiste ancora per 'ste cose?) sino ad ottenere un testo definitivo.

Poi ci vogliono i tre mesi, poi il referendum (il cui esito non è mica così scontato, vi ricordo che nel giugno del 2006 gli italiani bocciarono la riforma Berlusconi, anche se prevedeva il ridimensionamento dei parlamentari), ... e infine vi faccio notare che:


Art. 40.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 27, 34, 38, comma 7, e 39, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.

---

L'articolo che modifica l'attuale 117 della Costituzione (quello che interessa al turismo) è il n. 30 del DDL costituzionale.
Quindi a meno che non cada il Governo e/o Napolitano sciolga improvvisamente le Camere, dopo il referendum, se ne riparlerà nel 2018.

Quindi... campa cavallo per il turismo, il Paese fa prima ad andare in default finanziario, di questo passo qui.

Se fanno comunque il referendum confermativo, che peraltro non è obbligatorio, perché leggete QUI come funziona:

L'art. 138 prevede che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali devono essere approvate da ciascun ramo del Parlamento con due distinte deliberazioni, tra le quali devono intercorrere almeno tre mesi; nella seconda deliberazione di ciascuna camera, per l'approvazione è necessaria la maggioranza assoluta . L'art. 71 della Costituzione esclude che i progetti di legge costituzionale possano essere approvati dalle commissioni parlamentari in sede deliberante.
La legge così approvata è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale prima della promulgazione e, quindi, non entra ancora in vigore. Entro tre mesi dalla pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali, possono chiedere che sia sottoposta a referendum confermativo (cosiddetto referendum costituzionale); la legge è promulgata solo se è stata approvata dal corpo elettorale con la maggioranza dei voti validi, nel caso sia stata sottoposta a referendum, o se sono decorsi i tre mesi dalla pubblicazione senza che il referendum sia stato richiesto.
Il referendum non può essere chiesto se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere con la maggioranza qualificata di due terzi dei componenti; in tal caso, quindi, la legge può essere immediatamente promulgata dal Presidente della Repubblica.
è chiaro che i tempi si allungano inevitabilmente.
 
Detto questo, rileggete con calma cosa è scritto qui:

Art. 40.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 27, 34, 38, comma 7, e 39, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.


Quindi l'articolo 30 (che modifica il 117, quello che riguarda il turismo) entrerà in vigore solo a partire dalla prossima legislatura.
Carta canta.
La legislatura attuale, la XVII, è iniziata il 15 marzo 2013 ed avrà la sua scadenza naturale il 14 marzo del 2018.
Che poi anche l'orizzonte temporale dell'attuale governo sia il 2018 non lo sostengo io, lo ha detto Renzi in persona.
L'attuale Presidente della Repubblica, Napolitano, il solo che può sciogliere le Camere, è stato rieletto il 22 aprile 2013 e il suo mandato naturale scadrà il 21 aprile 2020, sempre che ci arrivi alla fresca età di 95 anni (che compirà nel giugno 2020), se non si ritira prima.
E comunque con il testo di revisione attuale, di fatto, la responsabilità, a parte le norme generali, rimarrebbe alle Regioni.
Le cose, cari amici miei, stanno proprio così eh..., mi dispiace.

Ora l'unica via operativa possibile, a breve, è tagliare parte dei fondi alle Regioni e rifinanziare massicciamente la nuova ENIT, purché sia diretta da gente competente.

Sul piano formale avranno pure la responsabilità, su quello sostanziale, se gli tolgono un po' di soldi, danni più di tanto non ne potranno fare, almeno con la promozione

Sul piano normativo, invece, non c'è proprio alcuna speranza.
L'esperienza già fatta con il Codice del Turismo brambillesco, insegna: se ci provano a cambiare qualcosina, partono subito i contenziosi, lo sanno benissimo, Franceschini in primis.
Infatti ha detto ripetutamente che non si possono attendere i tempi della riforma del titolo V (riforma peraltro inutile, per il turismo, se impostata così).


A questo punto e in teoria, il TDLAB dovrebbe occuparsi di definire proprio quegli standard.
In pratica non esiste alcuna norma che obblighi poi le Regioni ad adeguarsi, questo almeno sino a revisione del titolo V.
Penso che contino sulla "moral suasion" con le Regioni, ma sulla cosa nutro seri e personali dubbi.

In definitiva per uscire dall'impasse tremenda che c'aspetterebbe di conseguenza, resta solo lo Stato che, capitolo per capitolo, decide l'entità dei trasferimenti alle singole Regioni.
Se decide di tagliare a fronte di una spending review, semplicemente taglia.
Se poi con quei soldi "risparmiati" rifinanzia l'ENIT, nessuno può dire A e nemmeno zeta.

Altre soluzioni ?
Beh, ditele voi perché io non ne vedo.


Col solo aiuto di Frap1964

P. S.: Mi mangio una merda se qualcuno è arrivato fino in fondo a questo post e mi risponde: "scemo chi legge" a dimostrazione d'averlo fatto (a parte uno o pochi più, neh ... e parlo di voi due Frap 1964 e Alberto Clavarino).

Tutto il resto è fuffa!









3 commenti:

  1. Soluzione alternativa 1:
    modificare il DDL di revisione costituzionale togliendo alle Regioni la competenza sulla promozione e valorizzazione del turismo (e pure dei beni culturali) e lasciando loro solo i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle norme comuni nazionali in materia.
    Modificando l'articolo 30, ovviamente.
    Inoltre inserire l'articolo 30 tra quelli di immediata applicazione.
    In questo modo, +/- entro 18 mesi, la musica potrebbe cambiare davvero.
    Su questa ipotesi non ci conterei troppo, però... ;-)

    Soluzione alternativa 2:
    cambiare Governo.

    Soluzione alternativa 3:
    cambiare Paese.

    Delle tre la più "sicura" è l'ultima, imho.

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  2. Temo che il TDLAB possa fare pochino pochino per la revisione del titolo V.

    Si occupano (in teoria) di strategie digitali, non di revisione della Costituzione.
    Peraltro non ho capito il senso di creare un gruppo nazionale che si occupi di strategie di promozione e commercializzazione nel turismo, mentre nel contempo si approva un DDL di revisione costituzionale che demanda alle Regioni, in via esclusiva, questa responsabilità.
    Questa domanda, facile facile, andrebbe fatta a Franceschini, Renzi e la Boschi: mi sa che non saprebbero cosa rispondere, però. ;-)

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  3. @Frap

    Credo di avere la tua stessa risposta sul fatto che un gruppo nazionale che si occupi di strategie di promozione e commercializzazione nel turismo, mentre nel contempo si approva un DDL di revisione costituzionale che demanda alle Regioni, in via esclusiva, questa responsabilità.

    ;)

    :)

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