martedì 20 dicembre 2011

Gli orari di apertura degli esercizi commerciali sono una vera liberalizzazione ?


Tra tutte le “str … anezze” che la Brambilla afferma d’aver "produttivamente" realizzato durante il suo “regno” nel dicastero del turismo, l’ultima novità in ordine di tempo e inserita nella manovra di luglio 2011 del governo Berlusconi, è stata quella della liberalizzazione di giorni e orari di apertura dei negozi per città d’arte e centri a vocazione turistica.
Sul tema – diceva l’ex ministro – d’aver commissionato (luglio 2011) un sondaggio a Ipsos: 78 italiani su 100 approvarono … dichiarando che aveva già predisposto il provvedimento che estendeva a tutta Italia la liberalizzazione.

Degli altri suoi “immaginari” successi avevo già da tempo scritto sul blog, ma questo m’era proprio scappato.
Quindi, eccomi qua a disquisire alle novità introdotte dal Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 (convertito con modifiche nella L. 111 del 15 luglio 2011) in tema di orari di apertura degli esercizi commerciali.

In particolare il Decreto Legge citato ha aggiunto una nuova disposizione all’articolo 3 della Legge 248/2006 (cd. Legge Bersani Bis) consentendo alle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande site nei Comuni inseriti negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, di estendere, in via sperimentale, gli orari di apertura anche per 24 ore giornaliere e altresì ha ribadito la possibilità per detti esercizi (possibilità già prevista nella Legge 114/1998 – cd. Legge Bersani), [e quindi non una “prerogativa pazzescamente innovativa” della Brambilla], di non osservare l’obbligo di chiusura o festiva e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

Successivamente il riferimento ai “Comuni inseriti negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte” è stato soppresso con decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138: in tal modo la liberalizzazione degli orari di apertura, anche se in via sperimentale, veniva estesa agli esercizi commerciali di tutti i Comuni d’Italia turistici e non, in virtù del principio della libera concorrenza.

Tale ulteriore modifica, che avrebbe certamente prodotto un effetto dirompente nel settore del commercio, ha suscitato numerose proteste ed anche critiche sotto il profilo della sua legittimità.
Con la Legge di conversione del Decreto Legge 138/2011 (Legge148 del 14 settembre 2011) è stato ripristinato pertanto il testo precedente.
In base alla normativa attualmente vigente, la liberalizzazione resta quindi limitata, in via sperimentale, alle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ubicate nei Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, le quali potranno esercitare senza dover osservare gli orari di apertura e di chiusura, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale e la chiusura domenicale e festiva.

L’entrata in vigore delle nuove disposizioni è subordinata al preventivo adeguamento da parte delle Regioni della propria normativa, che dovrà avvenire entro il 1° gennaio 2012.
Sarà interessante vedere quante Regioni adotteranno i provvedimenti implementativi delle nuove disposizioni statali nei termini indicati e come si comporteranno i Comuni di quelle Regioni che potrebbero non adottare la nuova normativa.

Ad oggi infatti in diverse Regioni non esistono ancora gli strumenti per dare applicazione alla normativa pre-vigente, non essendo stati ancora predisposti gli elenchi delle località turistiche o città d’arte.
Inoltre alcune Regioni (Toscana e Liguria) hanno recentemente presentato ricorso alla Corte Costituzionale per far dichiarare, fra l’altro, l’illegittimità della nuova normativa sulle liberalizzazioni in quanto contraria all’art. 117 della Costituzione che riserva ad esse in maniera esclusiva la podestà di legiferare in materia di commercio.
Il Ministero dello Sviluppo Economico (Divisione IV – Promozione della Concorrenza) con la circolare (3644-C del 28.10.2011) ha da ultimo precisato che la nuova normativa sulla liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali è stata emanata nell’esercizio della competenza esclusiva statale in materia di concorrenza e come tale non rappresenta una ingerenza dello Stato nelle competenze regionali.

La circolare prevede inoltre che, se alla scadenza del termine indicato le Regioni non avranno adeguato la rispettiva normativa, “la norma statale di liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura nelle città turistiche e nelle città d’arte deve comunque essere applicata e non può essere vanificata con interpretazioni inutilmente dilatorie”.

In assenza totale di provvedimenti attuativi da parte delle Regioni le nuove disposizioni dovranno applicarsi “a tutto il territorio dei Comuni e delle città d’arte in qualsiasi modo identificabili in quanto caratterizzati da economia prevalentemente turistica …”

Di Avv. Giulia Comparini … e un poco di me.

1 commento:

Visualizzazioni totali