E’ dalle piccole cose che si capiscono quelle grandi, mentre
dalle cose manifeste si arguiscono quelle nascoste.
Il che è come dire che se gestisci un’ambaradan qualsivoglia
e i tuoi collaboratori “ceffano” le piccole cose, beh; allora per quelle grandi
sei in una botte di ferro … si, però quelle alla moda di Attilio Regolo.
E se nel privato qualcosa riesci ancora a cambiarla
(sindacati permettendo) e naturalmente in meglio, nella PA te lo puoi anche scordare.
Comunque sia, nella fotografia all’inizio del post ci sono
due loghi che rappresentano la stessa agenzia … ma come cippa si fa a fare un errore
del genere?
E questo non si può di certo dare la colpa a chi avrebbe anche problemi più grandi da risolvere, neh?
E questo non si può di certo dare la colpa a chi avrebbe anche problemi più grandi da risolvere, neh?
Portandomi di conseguenza a pensare che se non hai persone che
possano ovviare a questi “piccoli” errori dall'interno, allora è del tutto inutile
che ti fai un mazzo tanto se non ti puoi scegliere dei collaboratori o dei consulenti
con … va beh, fate voi (e non quelli del sottobosco della politica … forse,
neh!).
Infatti, a causa di queste discrepanze, ebbene comincio a
pensare che l'ipotesi Marchioni (vedi
art. 1 comma 13) potrebbe essere una buona soluzione, se non altro per
liberarsi di una serie di dirigenti (e dipendenti) il cui “io speriamo che me
la cavo” non è che sia particolarmente convincente.
Che così dice
13. Il rapporto di
lavoro del personale alle dipendenze dell’ENIT – Agenzia nazionale del turismo
al momento della trasformazione, prosegue con l’ENIT Spa ed è disciplinato
dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di
lavoro privato.
Sono fatti salvi i
diritti acquisiti e gli effetti, per i dipendenti dell’ENIT – Agenzia nazionale
del turismo, rivenienti dall’originaria natura pubblica dell’ente di
appartenenza, ivi inclusa l’ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali è
richiesta una specifica anzianità di servizio, ove conseguita.
I trattamenti vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi al
personale già dipendente dell’ENIT – Agenzia nazionale del turismo fino alla
stipulazione di un nuovo contratto.
In sede di prima
attuazione non può essere attribuito al predetto personale un trattamento
economico meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore
della presente legge. Per il personale già dipendente dell’ENIT – Agenzia
nazionale del turismo, che ne fa richiesta, entro due mesi dalla trasformazione
sono attivate, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilità,
con collocamento presso le amministrazioni dello Stato.
Il personale
trasferito è inquadrato, in base all’ex livello di appartenenza, nella
corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta
in precedenti servizi prestati presso altre amministrazioni pubbliche se
superiore.
Al personale
trasferito o reinquadrato nelle amministrazioni pubbliche ai sensi del presente
comma è riconosciuto un assegno personale pensionabile, riassorbibile con
qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione
globale percepibile al momento della trasformazione, come definita dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro, e quella
spettante in base al
nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso l’amministrazione di
destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l’importo
del predetto assegno personale.
Entro cinque anni
dalla trasformazione, il personale già dipendente dell’ENIT – Agenzia nazionale
del turismo che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente con l’ENIT Spa
può richiedere il
reinquadramento nei
ruoli delle amministrazioni pubbliche.
I dipendenti in
servizio all’atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico e
quello relativo all’indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il
personale delle amministrazioni pubbliche.
Entro sei mesi dalla
data di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare, con
applicazione dell’articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, l’opzione per
il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data successiva
alla trasformazione, i quali sono iscritti all’assicurazione obbligatoria
gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale e hanno diritto al
trattamento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile.
Poi se per caso avete una soluzione migliore, beh, fatevi
avanti; ben felice di poter cambiare opinione … ma l’è proprio dura, neh!
@Luciano
RispondiEliminaA buon intenditore ... poche parole
:)
Considerando la posa e l'espressione dell' ENIT-Direktor di dx, chi ha fatto questa foto è semplicemente un genio, imho. ;-))
RispondiEliminaE mi risulta che quello sarebbe il "nuovo" logo. "Nuovo" nel senso che, per innovare-innovare-innovare, han sostituito il celeste con il blu scuro.
Il che è tutto dire...
Il Bruschini ha l'espressione dubitativa.
RispondiElimina:)
@Luciano
RispondiEliminaE una caraffa invece che una bottiglietta S.Benedetto d'ordinanza.
Che voglia dire qualcosa? ;-))
@Luciano
RispondiEliminaSe Bruschini è quello con lo sguardo in su, forse sta aspettando qualche miracolo...
:-)
Io quella della caraffa non la capisco nemmeno se ci studio tutta la notte.
RispondiElimina:-(
Aiutatemi per piacere
Sarà' solo colpa dei collaboratori? O manca una visione complessiva?
RispondiEliminaQuesto è perfettamente in linea con la depressione che veniva a stare nello stand Italia a ITB.
Se vi va ho messo giù alcune considerazioni sulla presenza dell'Italia in fiera in questo articolo:
http://www.salesblitz.it/a-i-t-b-mancava-litalia
@Giulio
RispondiEliminaDue giorni fa avevo messo da parte quel pezzo che mi hai linkato e che ho trovato molto pertinente.
E avevo anche cercato l'autore per poter poi mettere il link di riferimento, ma non l'ho trovato.
Bene, adesso so chi l'ha scritto e sabato me lo studio per bene.
:)
@Luciano
RispondiEliminaE' un vero onore :)