giovedì 14 marzo 2013

Enit: Quando i "collaboratori" fanno la differenza


E’ dalle piccole cose che si capiscono quelle grandi, mentre dalle cose manifeste si arguiscono quelle nascoste.

Il che è come dire che se gestisci un’ambaradan qualsivoglia e i tuoi collaboratori “ceffano” le piccole cose, beh; allora per quelle grandi sei in una botte di ferro … si, però quelle alla moda di Attilio Regolo.

E se nel privato qualcosa riesci ancora a cambiarla (sindacati permettendo) e naturalmente in meglio, nella PA te lo puoi anche scordare.

Comunque sia, nella fotografia all’inizio del post ci sono due loghi che rappresentano la stessa agenzia … ma come cippa si fa a fare un errore del genere?
E questo non si può di certo dare la colpa a chi avrebbe anche problemi più grandi da risolvere, neh?

Portandomi di conseguenza a pensare che se non hai persone che possano ovviare a questi “piccoli” errori dall'interno, allora è del tutto inutile che ti fai un mazzo tanto se non ti puoi scegliere dei collaboratori o dei consulenti con … va beh, fate voi (e non quelli del sottobosco della politica … forse, neh!).

Infatti, a causa di queste discrepanze, ebbene comincio a pensare che l'ipotesi Marchioni (vedi art. 1 comma 13) potrebbe essere una buona soluzione, se non altro per liberarsi di una serie di dirigenti (e dipendenti) il cui “io speriamo che me la cavo” non è che sia particolarmente convincente.

Che così dice
13. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell’ENIT – Agenzia nazionale del turismo al momento della trasformazione, prosegue con l’ENIT Spa ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti, per i dipendenti dell’ENIT – Agenzia nazionale del turismo, rivenienti dall’originaria natura pubblica dell’ente di appartenenza, ivi inclusa l’ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali è richiesta una specifica anzianità di servizio, ove conseguita.
I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi al personale già dipendente dell’ENIT – Agenzia nazionale del turismo fino alla stipulazione di un nuovo contratto.
In sede di prima attuazione non può essere attribuito al predetto personale un trattamento economico meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il personale già dipendente dell’ENIT – Agenzia nazionale del turismo, che ne fa richiesta, entro due mesi dalla trasformazione sono attivate, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilità, con collocamento presso le amministrazioni dello Stato.
Il personale trasferito è inquadrato, in base all’ex livello di appartenenza, nella corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre amministrazioni pubbliche se superiore.
Al personale trasferito o reinquadrato nelle amministrazioni pubbliche ai sensi del presente comma è riconosciuto un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento della trasformazione, come definita dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, e quella
spettante in base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso l’amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l’importo del predetto assegno personale.
Entro cinque anni dalla trasformazione, il personale già dipendente dell’ENIT – Agenzia nazionale del turismo che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente con l’ENIT Spa può richiedere il
reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche.
I dipendenti in servizio all’atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo all’indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle amministrazioni pubbliche.
Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare, con applicazione dell’articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, l’opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’Istituto nazionale della previdenza sociale e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile.

Poi se per caso avete una soluzione migliore, beh, fatevi avanti; ben felice di poter cambiare opinione … ma l’è proprio dura, neh!







9 commenti:

  1. @Luciano

    A buon intenditore ... poche parole

    :)

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  2. Considerando la posa e l'espressione dell' ENIT-Direktor di dx, chi ha fatto questa foto è semplicemente un genio, imho. ;-))

    E mi risulta che quello sarebbe il "nuovo" logo. "Nuovo" nel senso che, per innovare-innovare-innovare, han sostituito il celeste con il blu scuro.
    Il che è tutto dire...

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  3. Il Bruschini ha l'espressione dubitativa.

    :)

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  4. @Luciano
    E una caraffa invece che una bottiglietta S.Benedetto d'ordinanza.
    Che voglia dire qualcosa? ;-))

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  5. @Luciano

    Se Bruschini è quello con lo sguardo in su, forse sta aspettando qualche miracolo...

    :-)

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  6. Io quella della caraffa non la capisco nemmeno se ci studio tutta la notte.

    :-(

    Aiutatemi per piacere

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  7. Sarà' solo colpa dei collaboratori? O manca una visione complessiva?

    Questo è perfettamente in linea con la depressione che veniva a stare nello stand Italia a ITB.
    Se vi va ho messo giù alcune considerazioni sulla presenza dell'Italia in fiera in questo articolo:

    http://www.salesblitz.it/a-i-t-b-mancava-litalia

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  8. @Giulio

    Due giorni fa avevo messo da parte quel pezzo che mi hai linkato e che ho trovato molto pertinente.

    E avevo anche cercato l'autore per poter poi mettere il link di riferimento, ma non l'ho trovato.
    Bene, adesso so chi l'ha scritto e sabato me lo studio per bene.

    :)

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