PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
VICO, MARCHIONI, BENAMATI, BERRETTA, BRANDOLINI, CIMADORO, CODURELLI, DE MICHELI, D'INCECCO, GIANNI FARINA, FERRARI, FRONER, GATTI, GINEFRA, GIOVANELLI, GNECCHI, GRASSI, IANNUZZI, LO MORO, LOVELLI, MATTESINI, MIGLIOLI, MOTTA, PELUFFO, PIFFARI, SAMPERI, STRIZZOLO, TRAPPOLINO, TULLO, VIOLA, ZAMPA
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione commissariale dell'Agenzia nazionale del turismo (ENIT)
Presentata il 23 novembre 2011
Nel giugno 2009, nell'ambito di un provvedimento discusso lungamente in Parlamento tra il 2008 e i primi mesi del 2009, un'improvvida iniziativa del Governo allora in carica portava all'approvazione di una norma (articolo 19 della legge 18 giugno 2009, n. 69) che consentiva il commissariamento degli organi di amministrazione dell'Agenzia nazionale del turismo (ENIT), costituita sin dal 1919 per promuovere il settore all'estero.
Con tale atto, iniziava una vicenda (purtroppo ancora in corso alla data odierna) che ha portato l'ENIT ad essere vittima di una vera e propria spoliazione di ruoli, capacità, risorse, professionalità e prestigio.
Proprio in una fase delicata e potenzialmente positiva per il settore turistico italiano, che si sottolinea essere un comparto trainante per l'intera economia del nostro Paese, la scelta di depotenziare l'ENIT appare sciagurata, come è apparsa sciagurata una serie di decisioni assunte dall'organo commissariale o anche dal direttore generale (assunto dall'esterno e privo di qualunque esperienza nella materia di competenza dell'Agenzia), sempre avallate – quando non suggerite – dal gabinetto del Ministro per il turismo pro tempore, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e dagli uffici di diretta collaborazione dello stesso Ministro per il turismo.
Si è fatta strada ed è prevalsa la sensazione, corroborata dagli atti compiuti e resi noti, che negli ultimi due anni il Ministro per il turismo pro tempore e i vertici dell'ENIT non siano stati sufficientemente consapevoli della delicatezza e dell'importanza di un settore di forte impatto economico e occupazionale per il nostro Paese, e che sulla materia trattata siano state scavalcate le competenze delle regioni e non si sia ritenuto utile l'ascolto delle categorie produttive e sociali. Si sono generati ritardi e confusione tali da non giovare né alla funzionalità dell'ENIT né all'ottimale espletamento delle attività e dei compiti affidati per legge alla stessa Agenzia.
I risultati sono evidenti e sotto gli occhi di tutti, operatori, enti locali, associazioni di categoria. Riteniamo tuttavia che non tutto sia ancora venuto alla luce.
Perciò si rende necessaria una verifica accurata della situazione interna dell'ENIT, dei suoi aspetti gestionali e dei veri motivi che hanno orientato gli atti compiuti dal commissario straordinario e dal suo direttore generale. La procedura ritenuta più utile e pregnante a livello politico-parlamentare è l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta, per fare luce finalmente sugli infiniti problemi, tuttora irrisolti, creati al settore dalle iniziative dell'ENIT (talvolta avventate, in alcuni casi spregiudicate, in altri orientate da indebite imposizioni ministeriali) che hanno depauperato un capitale fatto di competenze, esperienze e conoscenza dei mercati esteri, nonché di rapporti fecondi con gli enti territoriali (in primis le regioni), distrutti nel giro di due anni.
Per meglio approfondire le ragioni dell'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, quanto mai opportuna e necessaria, si rappresenta di seguito una serie di vicende e di atti che sono emblematici del modo di operare tenuto dai vertici dell'ENIT e dagli uffici ministeriali, nel lasso di tempo intercorrente dalla nomina del commissario straordinario ad oggi.
Problemi sorti tra l'ENIT e le regioni
All'epoca dell'approvazione delle disposizioni della legge n. 69 del 2009 che intervenivano sulla struttura dell'ENIT furono registrate aspre critiche delle regioni, fondate sulla competenza ad esse riconosciuta dalla Costituzione nella materia, talché la Conferenza delle regioni e delle province autonome giunse a valutare l'ipotesi di impugnare il provvedimento dinnanzi alla Corte costituzionale.
Nonostante tutto ciò, dopo una difficile e faticosa fase interlocutoria, i rapporti tra le regioni e il Ministro per il turismo si erano avviati alla normalizzazione, pur tra incomprensioni e criticità.
Ma, a partire dal marzo 2011, la diffidenza nei confronti dell'ENIT è riemersa con forza da parte delle regioni a causa di molteplici fattori, i principali dei quali (come si esporrà più avanti in dettaglio) risultano essere:
a) i ritardi nella ricostituzione degli organi dell'ENIT;
b) le vicende della costituzione della società Convention Bureau Spa;
c) i comportamenti del direttore generale dell'ENIT, poco collaborativo e per nulla attento alle esigenze dei territori;
d) alcune iniziative specifiche assunte dall'ENIT e dal Ministro per il turismo.
A tal proposito, la Commissione parlamentare di inchiesta dovrà esaminare documenti e atti formali adottati dagli organi regionali, che rappresentano chiaramente la situazione prodottasi.
Nomina del direttore generale
All'atto del commissariamento dell'ENIT, il ruolo di commissario straordinario fu affidato al signor Matteo Marzotto (già presidente dello stesso ente). Durante la fase di gestione straordinaria, il commissario medesimo ha ritenuto di nominare un nuovo direttore generale dell'ente, senza richiedere il parere delle regioni e prevedendo una durata contrattuale pluriennale dell'incarico, che appare eccedere i limiti della straordinarietà e della temporaneità della gestione commissariale.
Il grave ritardo, con il quale si è proceduto al rinnovo del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, secondo molte fonti si deve attribuire all'intendimento di favorire la posizione anomala dell'attuale direttore generale dell'ENIT, privo di ogni requisito di competenza, a differenza del suo predecessore, un dirigente di indubbia capacità, proveniente dai ruoli del personale dell'Agenzia e fornito di competenze specifiche e vasta esperienza nel settore.
Conflitto di interessi del direttore generale
Il direttore generale dell'ENIT, alla data odierna, risulterebbe essere ancora consigliere di amministrazione di un gruppo alberghiero privato. Ove ciò risponda a verità, ne conseguirebbe che, al momento di assumere l'incarico nell'Agenzia, egli avrebbe mancato di rimuovere una causa di conflitto di interessi – come correttezza e rigore avrebbero imposto – dimettendosi contestualmente dall'incarico di amministratore di una società operante nello stesso settore di competenza dell'ente pubblico in cui andava a rivestire responsabilità di vertice.
Resta da conoscere se il commissario dell'ENIT e il Ministro vigilante fossero al corrente di tale situazione, al momento delle nomina, e occorre inoltre verificare se attività eventualmente poste in essere dal direttore generale dell'ente abbiano prodotto situazioni di privilegio o di favore nei riguardi del gruppo imprenditoriale alberghiero del cui consiglio di amministrazione egli sarebbe componente.
Infine, occorrerà anche accertare se il Ministro per il turismo abbia assunto iniziative per far cessare il lampante caso di conflitto di interessi tra incarichi pubblici e privati, considerando che l'ENIT promuove l'intero sistema turistico nazionale all'estero. Si ritiene che sia indispensabile dimostrare e mantenere assoluta trasparenza nelle iniziative e nelle attività svolte dall'Agenzia, secondo il dettato legislativo, non prestando il fianco ad eventuali polemiche che potrebbero sorgere riguardo a rapporti preferenziali con società, alberghi e strutture ricettive di qualsiasi genere.
Procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi nei Paesi dell'area BRIC
L'ENIT è un ente pubblico non economico, con sede centrale a Roma e più di venti sedi all'estero, sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro per il turismo. Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico (con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, ed è quindi tenuto alla piena applicazione e osservanza delle norme del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
In tale contesto giuridico, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri ha dato mandato all'ENIT di avviare, nell'anno 2011, un'iniziativa di grande impatto promozionale e mediatico finalizzata a consolidare l'immagine dell'Italia quale destinazione turistica nei Paesi dell'area BRIC (Brasile, Russia, India e Cina).
Nei mesi scorsi l'ENIT ha pubblicato nel proprio sito istituzionale www.enit.it (sezione: Gare delle delegazioni all'estero) tre bandi di gara di valore eccedente la soglia comunitaria, per un importo complessivo di 2,4 milioni di euro, riguardanti l'affidamento in appalto della fornitura di servizi di progettazione, costruzione, acquisizione o noleggio di strutture espositive
airdome e servizi accessori, per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi connessi al progetto «
Italy comes to you».
Tali procedure di gara sono state bandite dagli uffici dell'ENIT di Mosca e di Pechino e, nel caso del Brasile, dalla Camera italo-brasiliana di commercio, industria e agricoltura di San Paolo (su delega della stessa Agenzia), in conformità con la legislazione russa, cinese e brasiliana, probabilmente non rispettando la vigente normativa europea e italiana sugli appalti pubblici e, in particolare, la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e il citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Facendo genericamente riferimento al diritto locale dei predetti Paesi extra-europei, si sarebbe ritenuto infatti che le tre gare indette potessero non attenersi alle procedure del codice dei contratti, persino per quanto attiene alle forme di pubblicità delle gare e ai termini di presentazione delle domande, che sono risultati eccessivamente ristretti.
All'esito di tale dubbia procedura, risulta che nel caso della Russia sia stata aggiudicataria un'impresa italiana, la INTEREXPO Srl di Milano, alla quale l'ENIT avrebbe inteso estendere anche le attività in Cina e Brasile, previste dagli altri bandi di gara.
Appare indispensabile, a tale proposito, accertare lo svolgimento dei fatti e il comportamento dei vertici dell'Agenzia, valutando la conformità delle decisioni assunte alla disciplina pubblicistica prevista per gli enti pubblici non economici.
Si ritiene infatti alquanto strano che l'aggiudicatario della gara sia un'impresa italiana, considerato che la procedura è stata avviata secondo le regole dei Paesi nei quali si svolgeranno le previste attività (con comunicazione limitata agli Stati sopra indicati), presumibilmente allo scopo di avvantaggiarsi di più bassi costi e dell'utilizzazione di imprese locali, immediatamente disponibili sul posto.
Ci si domanda poi se vi sia stata un'anomalia nel comportamento tenuto dall'ENIT, nella sua qualità di amministrazione aggiudicatrice di natura pubblica, atteso che detta Agenzia non può disattendere la legislazione sugli appalti né impartire difformi direttive in materia ai propri uffici o sedi estere, non essendo prevista alcuna disciplina derogatoria: perciò, le procedure evidenziate configurerebbero una chiara ipotesi di infrazione del diritto dell'Unione europea, per violazione dei princìpi esplicitati dalle apposite direttive, volti a garantire regolarità, trasparenza, pubblicità e uniformità negli
iter delle gare ad evidenza pubblica negli Stati membri dell'Unione medesima.
Il Ministro vigilante, a questo riguardo, non avrebbe impedito all'ENIT di disapplicare le norme del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e le altre connesse disposizioni, e conseguentemente le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, in materia di appalti pubblici, consentendo l'applicazione, in deroga, del diritto locale di altri Paesi, previsto solo in alcuni limitati casi (quali ad esempio gli appalti all'estero in materia di cooperazione internazionale, in materia di difesa o per lavori pubblici eseguiti in immobili dello Stato al di fuori dell'Italia).
Il Ministro per il turismo, nel caso in esame, avrebbe dovuto vigilare più adeguatamente sulla condotta dell'ENIT, ente pubblico che utilizza ingenti risorse provenienti dallo Stato e dalle regioni, nell'assolvimento dei suoi compiti istituzionali e in particolare nell'esercizio delle proprie funzioni di amministrazione pubblica aggiudicatrice. Si ritiene, altresì, che occorrerebbe approfondire tale funzione di tutela dell'interesse pubblico, impedendo all'ENIT di esporre ancora la pubblica amministrazione a gravi conseguenze in termini di responsabilità e di danno erariale, considerato che potrebbero esistere altre e diverse situazioni anomale riguardanti la stessa Agenzia.
Nel caso in esame, il Ministro per il turismo e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione avrebbero dovuto intraprendere specifiche azioni in autotutela, per ripristinare nell'ENIT il pieno rispetto delle regole proprie della pubblica amministrazione, anche al fine di scongiurare danni alla stessa, per attività che si ritiene siano state ingiustificatamente poste in essere in violazione delle leggi e delle norme che regolano l'attività dell'Agenzia.
Sedi estere dell'ENIT
La natura di ente pubblico non economico comporta per l'ENIT la piena applicazione e l'osservanza del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Pur non essendo sinora intervenuta alcuna modificazione normativa dello
status pubblicistico dell'Agenzia, risulta che il commissario straordinario dell'ente abbia tuttavia adottato (con proprio atto del 12 luglio 2010) una modifica all'articolo 18 dello Statuto, concernente disposizioni riguardanti il personale, volta a consentire l'assunzione, con contratto regolato dal diritto privato del Paese estero di insediamento, di personale locale a cui affidare la responsabilità della gestione e del funzionamento delle stesse sedi dell'ENIT.
Tale modifica allo Statuto dell'Agenzia, preventivamente sottoposta ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sembra non avere ottenuto il necessario parere positivo in quanto il nuovo testo dell'articolo 18 non sarebbe avvalorato da adeguati fondamenti normativi e anzi comprometterebbe esigenze importanti di natura e finalità pubblica (riguardanti la gestione amministrativa e organizzativa, l'erogazione di servizi eccetera), che la precedente disposizione statutaria invece provvedeva a tutelare.
È del tutto evidente che la natura pubblica dell'ENIT, dei suoi compiti istituzionali e del suo assetto organizzativo (sia della sede centrale di Roma che delle sedi estere) non possa venire disattesa in forza di una modifica statutaria discutibile, alquanto dubbia e totalmente carente dei presupposti normativi che consentirebbero di «privatizzare» aspetti della gestione dell'ente, modificandone l'attuale profilo giuridico. Siffatta innovazione,
de facto e
contra legem, espone ovviamente l'ente medesimo a gravi conseguenze sia in termini di responsabilità che di danno erariale, in quanto è del tutto evidente che si presterebbe ad essere anche utilizzata surrettiziamente per eludere il vigente blocco delle assunzioni nel comparto pubblico (tra cui è appunto compreso l'ENIT).
D'altro canto, è ben noto che la responsabilità di gestione, funzionamento e spesa di qualsiasi ufficio di un ente pubblico può essere affidata esclusivamente ad impiegati pubblici, assunti in conformità alle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 165 del 2001. L'unica possibilità di deroga prevista dalla citata normativa in materia (articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001) è l'assunzione, con contratto di diritto privato, di soggetti esterni alla pubblica amministrazione per la copertura di uffici dirigenziali, ma entro rigidi limiti di contingenti percentuali, che nell'ENIT potrebbero consentire l'assunzione di un solo dirigente esterno.
Invero, l'ENIT, così come l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ora soppresso) e gli uffici delle ambasciate, utilizza personale di nazionalità estera assunto localmente per le esigenze delle sedi operative all'estero, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme e dagli usi locali. Ciò, tuttavia, sino ad oggi non ha mai comportato alcun affidamento di responsabilità gestionali ai dipendenti locali assunti all'estero, tanto meno ovviamente l'affidamento di responsabilità dei procedimenti di cui alla legge n. 241 del 1990, stante la natura palesemente non pubblicistica del rapporto di lavoro di tali dipendenti.
Nello scorso mese di marzo, la direzione generale dell'ENIT avrebbe impartito apposite disposizioni ad alcuni uffici esteri dell'ente, volte ad applicare coattivamente i contenuti dell'articolo 18 dello Statuto (come modificato dal commissario straordinario, ma non approvato dagli organi vigilanti), chiedendo di pubblicare un bando di selezione per direttori di sedi estere ENIT che non prevede la qualifica di dirigente di una pubblica amministrazione, contravvenendo alla vigente normativa in materia di concorsi pubblici.
In relazione a ciò, si ritiene necessario accertare i fatti sopra esposti e, ove questi risultino confermati, valutare il mancato intervento tempestivo dei soggetti vigilanti, volto a scongiurare eventuali conseguenze scaturenti da atti e attività posti in essere difformemente dalla normativa vigente, anche per quanto concerne l'omesso controllo sulla piena conformità dell'attuale assetto organizzativo e statutario dell'ENIT al sistema pubblicistico previsto per gli enti pubblici non economici.
Da ultimo, si riterrebbero opportune iniziative per garantire da parte dell'Agenzia il pieno rispetto della normativa relativa alle pubbliche amministrazioni, soprattutto in ordine all'affidamento di funzioni di responsabilità gestionale presso gli uffici della rete estera, nonché al fine di scongiurare possibili danni conseguenti ad attività eventualmente poste in essere da soggetti esterni alla pubblica amministrazione con l'avallo della direzione generale dell'ENIT.
Rientro in Italia dei direttori delle sedi estere
Il caos, in cui attualmente versano le sedi estere, è stato in gran parte determinato dalle decisioni disorganiche e incoerenti assunte dal direttore generale dell'ENIT. Oltre alle descritte procedure volte alla contrattualizzazione di personale straniero per la direzione delle sedi estere dell'Agenzia, è stato depauperato il capitale professionale rappresentato dai responsabili degli uffici, in alcuni casi con esperienza ventennale nel settore. Con l'obbligo di rientro di tutti i direttori delle sedi estere, deciso dai vertici dell'ENIT, l'ente non potrà più avvalersi in futuro delle conoscenze ed esperienze maturate finora, perdendo di colpo il patrimonio di conoscenza dei mercati e la rete di contatti prima disponibili, che hanno sempre rappresentato un punto di forza per la rete internazionale dell'ENIT.
Modifiche nelle modalità di erogazione dei servizi e delle prestazioni
Le regioni, in svariate occasioni, hanno espresso riserve sul modo di procedere del Governo in materia di turismo e sulle stesse modalità di collaborazione tra l'ENIT, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e le amministrazioni regionali e locali.
Tra le cause più rilevanti in tale situazione viene segnalata una modifica, introdotta nel 2010, che riguarda il
modus operandi dell'ENIT, relativamente alla fornitura a titolo oneroso dei servizi di assistenza promozionale, formazione, realizzazione di
business plan e supporto professionale agli operatori del settore turistico e alle regioni. Tale modifica sarebbe orientata a compensare i pesanti tagli finanziari effettuati dal Governo al bilancio dell'ente, nei due anni trascorsi, poiché attualmente le risorse disponibili parrebbero coprire a malapena i costi fissi di struttura.
Purtroppo i comportamenti poco collaborativi, attuati dal direttore generale dell'ENIT nei confronti delle regioni, hanno concorso a rendere ingestibile la nuova situazione che si è determinata, portando di fatto a numerose criticità.
Nel contesto descritto, diviene sempre più difficile per l'Agenzia svolgere qualsiasi attività minima, e anche per questo appaiono quanto mai estemporanei e velleitari i tentativi di dare all'ENIT un profilo diverso dai compiti precipui d'istituto, atteso comunque il fatto che non è stata effettuata alcuna riqualificazione o corso di formazione per il suo personale interno e che lo stesso ente pare non avere mai utilizzato fondi europei di alcun genere e non conoscere minimamente le relative procedure.
Occorrerà che la Commissione parlamentare di inchiesta soffermi la propria attenzione sul modello organizzativo, sulle procedure gestionali e sulle norme amministrative con cui si è reso possibile per l'ENIT erogare, a partire dal 2010, prestazioni in favore dei potenziali committenti (operatori privati, amministrazioni regionali ed enti locali) e verifichi se sono state rispettate le norme di contabilità pubblica, valutando attentamente i risultati conseguiti dall'ente con l'introduzione delle nuove modalità sopra indicate.
Dovrà essere poi approfondito lo sviluppo, da parte dell'ENIT, delle annunciate attività di
business e promozionali per ottenere incarichi da soggetti terzi, e se sia opportuno per l'ENIT (anche alla luce dell'attuale normativa in materia) effettuare prestazioni e attività come quelle indicate.
Si osserva, infine, che sull'argomento non si è mai svolto un serio confronto con le regioni, che non sono state preventivamente interpellate in proposito né sulla redazione del nuovo regolamento dell'Agenzia.
Campagne promozionali nazionali
L'ENIT, su direttiva del Ministro per il turismo, nel corso dell'ultimo biennio ha lanciato una insolita campagna promozionale tesa ad incentivare il turismo interno, anziché i flussi esteri, con ciò modificando sensibilmente la sua funzione istituzionale.
Tale attività posta in essere dall'Agenzia, sarebbe in palese contrasto con la sempre più marcata carenza di risorse finanziarie, oltre che con le esigenze e i compiti istituzionali (più propriamente mirati all'estero), e potrebbe aver prodotto danno erariale.
Costituzione della società Convention Bureau Spa
Nonostante l'acclarata carenza di risorse destinate a sostenere le attività dell'ENIT, nel corso del 2011 è stata disposta la costituzione di una società apposita per la promozione e la commercializzazione del turismo congressuale, alla quale sono stati destinati ingenti fondi utilizzabili invece dall'ente per lo svolgimento dei numerosi compiti istituzionali.
La vicenda è stata svelata dal settimanale
Il Mondo, che ha ricostruito la vicenda della costituzione di una società sotto il controllo pubblico, fortemente sostenuta dal Ministro per il turismo, per svolgere a livello nazionale le attività cosiddette di
convention bureau.
Con ben tre successivi atti di indirizzo, lo stesso Ministro ha definito i compiti del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e quelli dell'ENIT, nonché il ruolo della società Promuovitalia Spa (società interamente partecipata dall'ENIT).
Con una procedura simile al gioco delle «scatole cinesi» si è disposto che, per la costituzione della nuova società Convention Bureau Spa, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo garantisse il sostegno finanziario all'iniziativa (del costo previsto inizialmente in 6 milioni di euro) e l'ENIT autorizzasse il consiglio di amministrazione della società Promuovitalia Spa a costituire il nuovo soggetto, diventandone azionista unico.
Una volta avviato il complesso
iter costitutivo, risulta che il Capo di gabinetto del Ministro per il turismo abbia chiesto per iscritto al Dipartimento di derogare alle regole che affidano allo stesso Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri i poteri di indirizzo e vigilanza, di fatto lasciando all'ENIT tutte le responsabilità circa l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto della costituenda società Convention Bureau Spa e l'individuazione dei relativi organi amministrativi (componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale).
Ciò in una prima fase ha consentito al direttore generale dell'ENIT, delegato dal commissario straordinario, con l'avallo del Capo di gabinetto del Ministro per il turismo, di assumere le funzioni di presidente e amministratore delegato della società, nonché di indicare tra gli altri, quali consiglieri di amministrazione, due diretti collaboratori del Ministro Brambilla (la signorina Colombo, sua segretaria particolare, e il dottor Magnani, dirigente per l'immagine turistica).
Tali decisioni, ove assunte senza rispettare le disposizioni del codice civile e i compiti di indirizzo e vigilanza del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, configurerebbero numerosi abusi di potere e violazioni di regole procedurali. La Commissione parlamentare di inchiesta dovrebbe quindi accertare lo svolgimento dei fatti e il ruolo svolto dalla dirigenza dell'ENIT e dal Capo di gabinetto del Ministro per il turismo.
Inoltre, la società Promuovitalia Spa (azionista unico della neocostituita Convention Bureau Spa) è stata di fatto obbligata a ratificarne ogni iniziativa, a pena dello scioglimento del suo consiglio di amministrazione.
Dopo tali atti, il neo presidente e amministratore delegato Paolo Rubini, forte dell'appoggio del Capo di gabinetto, avrebbe continuato ad assumere comportamenti poco rispettosi di responsabilità, competenze e regole in materia, da ultimo decidendo (non si sa se a ciò autorizzato dal consiglio di amministrazione della società Convention Bureau Spa) di trasferire parte delle risorse finanziarie della società all'ENIT, di cui è direttore generale, in occasione dell'organizzazione della partecipazione ad una fiera all'estero.
Questi comportamenti avventati hanno suscitato perplessità, riserve e addirittura proteste formali, come quelle contenute in una nota del dottor Zona (presidente di Federcongressi-Confindustria e amministratore della stessa società Convention Bureau Spa nel consiglio di amministrazione precedentemente in carica).
La vicenda relativa alla società Convention Bureau Spa appare incredibile: la costituzione della società per la commercializzazione del turismo congressuale e la designazione dei suoi vertici (con annesse prebende e indennità) viene effettuata indipendentemente da ogni previsione di legge e senza che la Corte dei conti abbia potuto operare alcun controllo.
Modifiche dello statuto e decadenza del primo consiglio di amministrazione della società Convention Bureau Spa
L'imbarazzante situazione della società Convention Bureau Spa e le responsabilità dell'ENIT sono dimostrate anche dalla vicenda della repentina modifica intervenuta nello statuto della stessa società, al chiaro scopo di eliminare i consiglieri dissenzienti su atteggiamenti e comportamenti del consigliere delegato, tra i quali vi sarebbe stato l'anomalo trasferimento all'ENIT di fondi della stessa Convention Bureau Spa, deciso autonomamente dal consigliere delegato della società in favore dell'ente pubblico, di cui egli stesso è direttore generale.
Con l'appoggio del Capo di gabinetto del Ministro per il turismo e al di fuori dei poteri di vigilanza e di indirizzo del competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il direttore-presidente-amministratore delegato ha provveduto – senza averne alcun mandato – a convocare una nuova assemblea della società Convention Bureau Spa, con l'obiettivo di eliminare i componenti del consiglio dissenzienti, rei di aver preso le distanze da tali comportamenti illegittimi e di aver eccepito circa i comportamenti tenuti dallo stesso direttore generale dell'ENIT, in particolare rilevando l'inopportunità della nomina dello stesso direttore anche a consigliere delegato della nuova azienda, l'anomalia dei poteri conferiti dallo statuto della società medesima al consigliere delegato, il cumulo degli emolumenti derivanti dai due ruoli contemporaneamente ricoperti.
Vari organi di stampa, tra i quali
Il Sole-24 Ore del 19 maggio 2011, hanno dato rilievo alla designazione dei componenti del nuovo consiglio di amministrazione della società, tra cui il presidente Mario Resca, e alla difficoltà evidente nella quale si trova sin dalla fase della sua gestazione.
Il presidente Resca (noto
manager molto vicino agli ambienti dello schieramento di centro-destra), tra i suoi molteplici incarichi in strutture pubbliche e private, ricopriva in quel momento anche quello di direttore generale del Ministero per i beni e le attività culturali, con competenze in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, ragione per cui è lecito dubitare dell'impegno e dell'attenzione dedicati all'ulteriore ruolo di vertice di un'azienda che si occupa di turismo congressuale.
La società Convention Bureau Spa, come si è detto, ha avuto un percorso che eufemisticamente è definibile molto accidentato, a causa di rilevanti problemi insorti, tra cui si citano a titolo esemplificativo la stesura dello statuto, i poteri del consiglio di amministrazione e del consigliere delegato, lo svolgimento dell'assemblea costitutiva, la nomina e la successiva rapida sostituzione degli amministratori, il conferimento di risorse finanziarie a soggetti terzi senza delibere assunte dal consiglio, possibili conflitti di interessi tra l'ENIT e la stessa società (per effetto della sovrapposizione dell'incarico di direttore generale dell'ENIT a quello di consigliere delegato della stessa società Convention Bureau, rivestiti dalla stessa persona).
Responsabilità di amministratori della società Convention Bureau Spa e di funzionari pubblici
La Commissione parlamentare di inchiesta dovrà esaminare la condotta tenuta nella vicenda della società Convention Bureau Spa dal direttore generale dell'ENIT che, come si è visto, vi è direttamente coinvolto ricoprendo contemporaneamente il ruolo di consigliere delegato della società stessa. Essa dovrà valutare se si siano configurati abusi, o quanto meno eccessi di potere, se vi sia incompatibilità nell'esercizio degli incarichi ricoperti e, soprattutto, danno all'erario per uso improvvido di denaro pubblico.
Andranno altresì verificati il comportamento e le eventuali responsabilità del Capo di gabinetto del Ministro per il turismo
pro tempore e degli altri pubblici funzionari coinvolti nelle esposte vicende, accertando in particolare se vi siano stati tentativi scritti e verbali di pressione nei confronti di soggetti titolari di competenze istituzionali (Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, società Promuovitalia Spa), ovvero comportamenti illeciti volti ad ottenere la violazione di regole amministrative e del codice civile, finalizzate al raggiungimento di interessi di parte.
Cumulo di emolumenti per incarichi nella società Convention Bureau Spa
Il direttore generale dell'ENIT cumulerebbe gli emolumenti spettanti per i suoi incarichi nell'Agenzia e nella società Convention Bureau Spa.
L'entità degli importi (140.000 euro annui per il solo incarico della società Convention Bureau Spa, retribuzione stabilita con un atto d'ordine del Ministro per il turismo) rende opportuno che la Commissione parlamentare di inchiesta verifichi se sia stata rispettata la normativa in materia.
Perdite accumulate e ricostituzione/aumento del capitale sociale della società Convention Bureau Spa
In soli cinque mesi, la società Convention Bureau Spa ha avuto perdite per circa 600.000 euro. L'attività di indagine della Commissione parlamentare di inchiesta dovrà accertare le cause di tali perdite e la destinazione avuta dalle risorse finanziarie impegnate.
Inoltre, la stessa Commissione dovrà valutare se la ricostituzione/aumento del capitale sociale sia stata effettuata in modo legittimo ovvero se siano intervenuti atti e comportamenti di pubblici funzionari volti a forzare le decisioni assunte dagli organi competenti.
La posizione delle regioni in merito alle società Promuovitalia e Convention Bureau
Nel febbraio scorso, il coordinatore nazionale degli assessori regionali per il turismo (componente del consiglio di amministrazione della società Promuovitalia Spa) aveva espresso sconcerto per le inusuali modalità di esercizio dei poteri dell'azionista ENIT, tali da esporre potenzialmente la società Promuovitalia a rischi di danni sotto vari profili nella vicenda della costituzione della società Convention Bureau.
Ritenendo che i comportamenti dell'azionista nella vicenda non fossero stati improntati ad un sereno e fruttuoso clima di fiducia reciproca nonché di condivisione degli obiettivi e dei percorsi più utili per la crescita del sistema turistico italiano nel suo complesso, il coordinatore aveva sottolineato come le regioni da troppo tempo assistessero in silenzio ad iniziative e atti assunti dall'ENIT, assolutamente non condivisi né condivisibili, di cui era esempio lampante quanto accaduto in Promuovitalia.
Quanto all'accelerazione impressa all’
iter costitutivo della nuova società riguardante le attività di
convention bureau, segmento di sicuro rilievo nel mercato turistico, si riteneva che tale passo avrebbe necessitato preliminarmente di adeguate analisi di mercato e di un piano industriale che ne garantisse efficacia e sostenibilità, anche considerato l'ingente investimento di risorse pubbliche ad esso sotteso.
Inoltre, il modello da adottare per lo sviluppo del settore legato all'organizzazione di congressi ed eventi pubblici dovrebbe necessariamente rapportarsi con le scelte adottate dalle regioni e con gli analoghi strumenti territoriali preesistenti, adempimento fin qui assolutamente non previsto o svolto in alcun modo.
Il quesito di fondo rimane come possa un ente commissariato (che opera in una materia costituzionalmente affidata alla competenza regionale) procedere in tal modo, senza avvertire la benché minima esigenza di attivare un adeguato e previo confronto con il sistema delle regioni.
La più grande responsabilità che in questa fase si è assunto l'ENIT è consistita nel continuare a trascurare modalità e forme corrette per accostarsi ai temi dello sviluppo del settore turistico, operando fattivamente insieme con le regioni.
Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia
Insieme con l'ENIT, il Ministro per il turismo si avvale della struttura di missione «per il rilancio dell'immagine dell'Italia», istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sin dal settembre 2008 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. Con la successiva ordinanza n. 3794 del 30 luglio 2009 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2009), ora abrogata, venivano disciplinate le competenze e le modalità di funzionamento di detta unità, per i cui compiti il Capo di gabinetto del Ministro per il turismo svolge i compiti di commissario delegato, mentre il coordinatore della struttura (di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2008) provvede all'attuazione degli interventi programmati e alla gestione amministrativa e contabile relativa alle iniziative assunte.
Per lo svolgimento delle attività affidate all'unità di missione è possibile avvalersi del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, dell'ENIT, di società specializzate a totale capitale pubblico (che siano in possesso delle necessarie capacità tecniche) e anche, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, stipulando un massimo di quindici contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la cui scadenza non può superare la durata degli eventi oggetto dei citati contratti. I risultati operativi conseguiti dall'unità di missione fino ad oggi risultano, a detta di operatori turistici e associazioni di categoria, assolutamente inconsistenti e le azioni intraprese del tutto inadeguate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo istituzionale della struttura.
In particolare, l'attività dell'unità di missione pare essersi prevalentemente concentrata a sostegno delle pur meritevoli campagne d'opinione del Ministro Brambilla, a favore in particolare della tutela e protezione degli animali domestici, e dunque permane a tutt'oggi l'esigenza di rispondere in modo adeguato ed efficace alla richiesta proveniente dal sistema turistico nazionale di avviare o valorizzare gli investimenti in materia di immagine e comunicazione, pianificati dall'ENIT e dalle regioni per elevare il livello dell'offerta turistica nazionale all'altezza dei principali competitori internazionali.
La Commissione parlamentare di inchiesta dovrà verificare in quale misura l'unità di missione si sia avvalsa di società o agenzie pubbliche per le attività di supporto e se e in quale misura abbia utilizzato personale pubblico messo a disposizione dall'amministrazione. In particolare, da notizie assunte risulta che il coordinatore della struttura abbia fatto ricorso a collaborazioni esterne ovvero a prestazioni coordinate e continuative, con il raggiungimento del limite massimo di quindici contratti (stipulati tramite la società Promuovitalia, controllata dall'ENIT), espressamente autorizzati dal commissario delegato del Ministro del turismo, in forza della citata ordinanza n. 3794 del 30 luglio 2009.
Da notizie di stampa si apprende che detto personale assunto a contratto dall'unità di missione sarebbe stato utilizzato dagli uffici di gabinetto e di diretta collaborazione del Ministro per il turismo, senza che tale impiego sia stato conforme alle procedure e alle normative che regolano la materia; in particolare, le attività lavorative del personale esterno si sarebbero svolte su disposizioni dell'amministrazione in sedi di lavoro diverse da quelle contrattualmente stabilite, al di fuori degli uffici dell'unità di missione e in città diverse da Roma (sede di lavoro prevista dai termini contrattuali), e sarebbero state rese a beneficio delle attività politiche del Ministro
pro tempore e non già a supporto delle attività istituzionali e amministrative dell'unità di missione.
Vi sarebbero anche differenti condizioni di espletamento delle prestazioni contrattuali da parte dei collaboratori esterni, conseguentemente a direttive impartite ai collaboratori direttamente dagli uffici del Ministro e dell'unità di missione.
Fermi restando l'oggetto e le prestazioni formalmente previste dagli incarichi affidati dall'unità di missione al personale operante nelle attività della struttura, ai sensi dell'ordinanza n. 3794 del 30 luglio 2009, la Commissione parlamentare di inchiesta dovrebbe indagare sugli atti formali che documentano l'effettiva attività espletata, derivante dai contratti di collaborazione eventualmente stipulati o dagli incarichi assegnati, come anche sulle misure adottate dall'amministrazione a garanzia del corretto impiego delle risorse pubbliche utilizzate per la copertura degli oneri derivanti dai contratti di collaborazione stipulati direttamente o indirettamente dall'unità di missione.
Si dovrebbe poi approfondire l'attenzione sulle procedure di selezione seguite per l'attribuzione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui si sono avvalsi gli uffici del gabinetto del Ministro per il turismo e dell'unità di missione, e conoscere il numero delle risorse professionali di cui si avvalgono gli uffici che fanno capo al Ministro per il turismo e presso quali uffici, anche esterni, esse operano.
Portale «Italia.it» e altre attività per il rilancio dell'immagine dell'Italia
È quanto mai utile e necessario conoscere, a partire dal famoso portale «Italia.it», quante e quali sono le attività svolte e in corso da parte degli uffici del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, dell'unità di missione, del gabinetto del Ministro e dell'ENIT, le loro iniziative e i programmi realizzati e pianificati, le convenzioni e i contratti in essere, le spese sostenute e le procedure di qualsiasi genere avviate, che abbiano o abbiano avuto utilità reale per l'effettivo ed efficace rilancio dell'immagine dell'Italia.
Nomina del nuovo consiglio di amministrazione dell'ENIT e competenze delle regioni
L’
iter normativamente previsto per la ricostituzione degli organi statutari l'ENIT stabilisce, successivamente alla nomina del commissario straordinario dell'ente e all'emanazione del decreto ministeriale di riparto dei seggi del consiglio di amministrazione tra le regioni e le associazioni di categoria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, che la nomina del nuovo consiglio di amministrazione avvenga attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Nel febbraio 2011, la Conferenza permanente ha proceduto all'indicazione del consigliere di amministrazione dell'ENIT di propria competenza ai sensi della richiamata normativa in materia.
Il 3 marzo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha formalmente designato l'assessore al turismo della regione Emilia-Romagna quale rappresentante delle regioni del consiglio di amministrazione dell'ENIT, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2010.
Così è stato completato l’
iter previsto dalla legge in merito alla ricostituzione degli organi statutari dell'ENIT, considerato che già nel precedente gennaio era stato trasmesso (con nota del Ministro per il turismo, prot. CSR253P-4.23.2.12 del 17 gennaio 2011) lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la nomina del consiglio di amministrazione dell'ENIT, ai fini della prevista acquisizione dell'intesa della Conferenza permanente.
In ripetute occasioni, tanto mediante dichiarazioni a organi d'informazione quanto in circostanze ufficiali, nel corso dei mesi passati, il Ministro per il turismo
pro tempore aveva sempre confermato la sua volontà di porre termine alla gestione commissariale e di procedere ad una rapida ricostituzione degli organi statutari dell'ENIT, intendendo agevolare al massimo l'emanazione dell'apposito decreto di nomina dei consiglieri di amministrazione dell'Agenzia, come anche la registrazione da parte della Corte dei conti.
Nello scorso mese di aprile, il settimanale
Il Mondo ha pubblicato un servizio dal titolo: «Il commissario è per sempre?» (e come sottotitoli: «Turismo: Il nuovo CdA ENIT è pronto da mesi ma nessuno lo insedia» – «E intanto il Ministro Brambilla allunga le mani sulle società controllate dall'Agenzia nazionale») sulla vicenda dei ritardi nella ricostituzione degli organi dell'Agenzia, in cui si parlava di retroscena politico-amministrativi per giustificare il mancato avvio del previsto
iter di legge.
Il comportamento del Governo, e segnatamente del Ministro per il turismo, è apparso oltremodo lesivo del ruolo e delle competenze delle regioni, atteso che gli atti di spettanza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stati perfezionati sin dal 3 marzo scorso. L'omissione compiuta temporeggiando sulla ricostituzione della gestione ordinaria dell'ENIT non appare dipendere da ragioni legate a questioni formali, politiche o amministrative.
Ritardi nell'insediamento degli organi statutari
Attualmente, risulta ancora bloccata la convocazione del nuovo consiglio di amministrazione dell'ENIT, pur nominato con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2011. Come detto, ci sarebbero stati ritardi nell'invio alla Corte dei conti degli atti da sottoporre al suo controllo, dopo che le regioni e le categorie produttive avevano effettuato le designazioni di loro competenza sin dal primo trimestre dell'anno.
In merito, recentemente è stata assunta una posizione netta e chiara da parte delle regioni, con l'invito al vicepresidente in carica dell'Agenzia (come individuato ai sensi della normativa vigente) a convocare immediatamente il consiglio. Le regioni hanno formalmente notificato la loro posizione nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il proposito di non fornire copertura a ulteriori ritardi e malfunzionamenti de gli organi dell'ente, dopo che il Governo aveva strumentalmente ritirato la proposta di nomina del nuovo presidente, mentre era in discussione presso la Commissione attività produttive della Camera, che avrebbe dovuto esprimere il parere prescritto dalla legge.
La presente proposta di legge di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
Su tali argomenti brevemente descritti, come sugli altri che i parlamentari componenti vorranno focalizzare, si svilupperà l'attenzione e il lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta, nei centottanta giorni che la presente proposta di legge pone come limite temporale.
La proposta di legge consta di sei articoli.
L'articolo 1 dispone l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, definendo la materia trattata, cioè la gestione commissariale dell'ENIT, e gli ambiti dell'indagine: essi sono le vicende, accadute a partire dal 2009, che hanno riguardato attività, scelte e decisioni concernenti i compiti istituzionali dell'ente e la sua gestione, nonché le eventuali responsabilità amministrative (comprese quindi quelle degli uffici del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo nonché degli uffici di gabinetto e di diretta collaborazione del Ministro per il turismo
pro tempore).
All'articolo 2 sono disciplinate la composizione e la durata della Commissione, che sarà formata da quindici senatori e da quindici deputati, nominati dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari. Si dispone la conclusione dei lavori entro sei mesi. Viene poi stabilita la modalità di elezione dell'ufficio di presidenza.
I compiti della Commissione sono espressamente elencati nell'articolo 3 e riguardano:
l'analisi, a partire dall'insediamento del commissario straordinario dell'ENIT, delle modalità giuridiche e amministrative con cui sono stati adottati gli atti ricadenti nella responsabilità dello stesso commissario e del direttore generale dell'ENIT;
l'accertamento del reale perseguimento degli obiettivi, assegnati all'ENIT dalla legge, e la valutazione dell'effettivo coinvolgimento delle regioni nonché della collaborazione prestata al sistema delle imprese del settore e del sostegno dato all'offerta turistica territoriale;
l'approfondimento delle motivazioni e degli effetti di natura economica e di promozione turistica, dei risultati attesi e raggiunti, delle decisioni assunte e delle direttive di qualsiasi natura impartite dal commissario straordinario e dal direttore generale dell'ENIT;
la valutazione del comportamento di pubblici funzionari e magistrati che sono stati coinvolti con ruoli diversi nella gestione dell'ENIT, a partire dal secondo semestre del 2009, in particolare accertando se la condotta tenuta sia stata imparziale, se siano state osservate le disposizioni vigenti e se siano stati correttamente e tempestivamente eseguiti gli adempimenti prescritti ai fini del controllo della Corte dei conti sugli atti e sulla gestione amministrativa dell'ENIT medesimo;
la valutazione delle modalità con cui da parte del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, del gabinetto del Ministro per il turismo, nonché degli uffici di diretta collaborazione dello stesso Ministro, siano stati eventualmente assunti atti formali o informali riguardanti in particolare l'istituzione di specifici soggetti aventi natura societaria e l'attività degli stessi, con particolare attenzione alle finalità, alle modalità di controllo e vigilanza, alla scelta e agli emolumenti degli amministratori, all'esercizio dei poteri da parte dell'azionista, al rispetto delle norme di legge in materia di costituzione di società pubbliche;
le verifiche circa eventuali pressioni indebite che siano state compiute per ottenere dal commissario straordinario e dal direttore generale dell'ENIT l'adozione di atti volti ad alterare la natura pubblica dell'ente, con particolare riferimento ai contratti di lavoro e alle procedure di acquisizione di beni o servizi, ovvero circa abusi che possano essere stati commessi dagli stessi organi di vertice dell'ENIT nell'esercizio delle proprie responsabilità, anche adottando atti illegittimi;
la verifica della condotta del direttore generale dell'ENIT nella gestione dell'ente, al fine di accertare la congruità degli atti dallo stesso posti in essere e la loro coerenza con la normativa vigente, e la verifica delle modalità con cui il commissario straordinario dell'ENIT abbia esercitato il controllo su tali atti;
la proposta, infine, di soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per accrescere l'efficacia dell'iniziativa pubblica in materia di promozione turistica, attraverso l'effettivo coordinamento dell'azione dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché per rimuovere le disfunzioni, di ordine gestionale, procedurale e amministrativo, eventualmente accertate nella conduzione dell'ENIT.
Al comma 2 dello stesso articolo, viene stabilito che la Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione conclusiva alle Camere, nella quale sono illustrate l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte.
Con l'articolo 4 vengono stabiliti i poteri della Commissione, che procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, salvi i provvedimenti attinenti all'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Inoltre, la Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti (compresa quindi la Corte dei conti), nonché documentazione relativa ad indagini e inchieste parlamentari. Viene inoltre stabilito che la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza, qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, e che per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale o bancario. Il comma 3 prevede che la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Al comma 5 si prevede che per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-
bis del codice penale.
L'obbligo del segreto è prescritto con l'articolo 5 della proposta di legge, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti transitati o discussi in Commissione. A tale obbligo sono soggetti i componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. La violazione di tali obblighi, in particolare quello di cui al comma 1, nonché la diffusione – in tutto o in parte – di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
Con l'articolo 6 viene disciplinata l'organizzazione del lavoro della Commissione, la quale adotta il proprio regola suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta. Il comma 3 stabilisce che la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Inoltre, per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti dei due rami del Parlamento, come anche tra Camera e Senato sono suddivise le spese di funzionamento della Commissione, nel limite massimo di 20.000 euro, poste a carico dei rispettivi bilanci interni.
Art. 1.
(Istituzione della Commissione).
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione commissariale dell'Agenzia nazionale del turismo (ENIT)
, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sulle vicende, accadute a partire dall'anno 2009, che hanno riguardato attività, scelte e decisioni concernenti i compiti istituzionali dell'ente e la sua gestione, nonché sulle eventuali responsabilità amministrative a queste connesse.
Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).
1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione del vicepresidente e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.
4. La Commissione termina i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione.
Art. 3.
(Compiti della Commissione).
1. La Commissione ha il compito di:
a) analizzare, a partire dall'insediamento del commissario straordinario dell'ENIT nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le modalità giuridiche e amministrative con cui sono stati adottati gli atti ricadenti nella responsabilità dello stesso commissario straordinario e del direttore generale dell'ENIT;
b) accertare se siano stati realmente perseguiti gli obiettivi assegnati all'ENIT dalla legge e valutare se nelle decisioni adottate e nelle attività svolte siano state effettivamente coinvolte le regioni e se sia stata prestata adeguata collaborazione al sistema delle imprese del settore e sostenuta l'offerta turistica territoriale;
c) approfondire le motivazioni, gli effetti di natura economica e di promozione turistica, i risultati attesi e raggiunti e la reale natura delle decisioni assunte e delle direttive di qualsiasi natura impartite dal commissario straordinario e dal direttore generale dell'ENIT;
d) valutare il comportamento di pubblici funzionari e magistrati che sono stati coinvolti con ruoli diversi nella gestione dell'ENIT, a partire dal secondo semestre del 2009, in particolare accertando se la condotta tenuta sia stata imparziale, se siano state osservate le disposizioni vigenti e se siano stati correttamente e tempestivamente eseguiti gli adempimenti prescritti ai fini del controllo della Corte dei conti sugli atti e sulla gestione amministrativa dell'ENIT medesimo;
e) valutare se siano intervenuti, ed eventualmente con quali modalità, atti formali o informali da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, del gabinetto del Ministro per il turismo, nonché degli uffici di diretta collaborazione dello stesso Ministro, riguardanti l'istituzione di specifici soggetti aventi natura societaria e l'attività degli stessi, con particolare attenzione alle finalità, alle modalità di controllo e di vigilanza, alla scelta e agli emolumenti degli amministratori, all'esercizio dei poteri da parte dell'azionista, al rispetto delle norme di legge in materia di costituzione di società pubbliche;
f) verificare se siano state esercitate indebite pressioni per ottenere dal commissario straordinario e dal direttore generale dell'ENIT l'eventuale adozione di atti volti ad alterare la natura pubblica dell'ente, con particolare riferimento ai contratti di lavoro e alle procedure di acquisizione di beni o servizi, ovvero se a tale riguardo gli stessi organi di vertice dell'ENIT abbiano commesso abusi nell'esercizio delle proprie responsabilità, anche adottando atti illegittimi;
g) verificare la condotta del direttore generale dell'ENIT nella gestione dell'ente, al fine di accertare la congruità degli atti dallo stesso posti in essere e la loro coerenza con la normativa vigente;
h) verificare le modalità con cui il commissario straordinario dell'ENIT ha esercitato il controllo su tali atti;
i) proporre le soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per accrescere l'efficacia dell'iniziativa pubblica in materia di promozione turistica, attraverso l'effettivo coordinamento dell'azione dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché per rimuovere le disfunzioni di ordine gestionale, procedurale e amministrativo, eventualmente accertate nella conduzione dell'ENIT.
2. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione conclusiva alle Camere, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni e le proposte.
Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione).
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto d'ufficio, professionale o bancario.
5. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-
bis del codice penale.
Art. 5.
(Obbligo del segreto).
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 6.
(Organizzazione dei lavori della Commissione).
1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
5. Le spese di funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 20.000 euro, sono ripartite in parti uguali tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.